Malattia come disabilità: niente licenziamento

di Anna Fabi

25 Novembre 2019 10:30

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La Corte di Cassazione delinea il perimetro di legittimità per il licenziamento del lavoratore per una lunga malattia assimilandola alla disabilità.

Illegittimo il licenziamento inflitto al lavoratore assente per un lungo periodo per via di una malattia. Se incide sull’integrazione socio-lavorativa, infatti, per la Corte di Cassazione può essere assimilata alla disabilità, rendendo il recesso discriminatorio.

Malattia equiparabile alla disabilità

Con la sentenza n. 29289/2019, la Suprema Corte ha chiarito che la malattia prolungata è equiparabile alla disabilità e, visto che il recesso basato sull’handicap del dipendente è vietato dalla Direttiva Europea 78/2000/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione (secondo la quale il carattere duraturo di una limitazione deve essere inteso nel senso che la partecipazione alla vita professionale è ostacolata per un lungo periodo), il licenziamento in queste ipotesi non può essere ritenuto legittimo.

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L’espressione “disabili” comprende infatti tutte le persone affette da handicap e malattia, perché le nozione di handicap si riferisce ad una limitazione risultante da durature menomazioni fisiche, mentali o psichiche che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

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Nel caso esaminato era stato accertato in giudizio che le limitazioni del lavoratore, affetto da una grave patologia cardiaca e respiratoria, fossero durevoli, quindi è stata disposta la reintegrazione del reclamante nel posto di lavoro e il pagamento da parte della società della retribuzione globale dalla data del licenziamento alla reintegrazione.

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Onere probatorio

I giudici precisano che l’onere di dimostrare il fattore di rischio e il trattamento discriminatorio subito ricade sul lavoratore, mentre il datore ha l’onere di provare che avrebbe licenziato qualunque altro dipendente privo di fattori di rischio.