Il periodo di malattia, se per contratto indennizzato, comporta la sospensione dei termini entro i quali bisogna presentare la domanda di NASpI: quindi, se un lavoratore si ammala in corrispondenza della cessazione del rapporto di lavoro e gode dell’indennizzo, si allungano i tempi per presentare validamente la domanda di sussidio di disoccupazione. Lo chiarisce l’INPS, con messaggio 4211/2019.
La domanda di prestazione va presentata entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, in caso contrario si perde il diritto alla NASpI (indennità di disoccupazione). Se però interviene un evento di malattia, il termine si interrompe. Questo, solo nel caso in cui il lavoratore abbia diritto all’indennizzo della malattia (da parte del datore di lavoro o dell’istituto d previdenza). E’ il caso, ad esempio, di lavoratori a tempo indeterminato, i quali hanno la tutela previdenziale in caso di malattia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
=> NASpI: controllo domande online e via App
Quindi, la discriminante per stabilire se si interrompe o meno il termine dei 68 giorni è rappresentata dalla tipologia di rapporto di lavoro che si è sciolto. Se il lavoratore ha diritto a un indennizzo si interrompe il termine di decorrenza. In caso contrario resta valida la scadenza dei 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ci sono poi altri elementi da tener presente per stabilire da quando si interrompono i termini. Nel dettaglio, se il lavoratore si ammala prima della cessazione del rapporto, il termine è sospeso fino alla fine del periodo di malattia.
=> Richiesta di disoccupazione NASpI: procedura online
Esempio: cessazione del rapporto il 31 ottobre 2019, inizio malattia il 25 ottobre 2019. In questo caso, il termine i 68 giorni entro i quali bisogna presentare la domanda di Naspi partono da quando il lavoratore finisce il periodo di malattia. Se, ad esempio, la malattia termine il 15 novembre, si calcoleranno i 68 giorni a partire da questa data.
Altro esempio: cessazione del rapporto di lavoro il 31 ottobre 2019, inizio della malattia il 5 novembre. In questo caso, il calcolo è più complesso. Il periodo di 68 giorni è solo sospeso per l’intera durata del periodo indennizzato di malattia, mentre si applica per i giorni in cui il lavoratore non era malato. In pratica, quindi, i quattro giorni trascorsi fra la fine del rapporto di lavoro e l’inizio della malattia vanno calcolati, Poi, si interrompono i termini per tutta la durata della malattia. Poniamo che il lavoratore guarisca il 15 novembre. Dal 16 novembre si riprende a calcolare i 68 giorni, sottraendo i quattro già utilizzati. Quindi, la domanda andrà presentata entro il 18 gennaio (64 giorni dalla fine della malattia).
Questo vale solo nel caso in cui il lavoratore abbia diritto all’indennizzo della malattia. In caso contrario, i 68 giorni si conteggiano dalla fine del rapporto di lavoro.