Vorrei sapere se le dimissioni presentate presso la propria pubblica amministrazione (contratto Ministeri) nel rispetto dei 6 mesi indicati dal D.L. 4/2009 debbono essere formalmente accettate dall’amministrazione o se il richiedente possa congedarsi dal lavoro anche senza un atto formale dell’Amministrazione.
Le dimissioni sono un diritto che il lavoratore può sempre esercitare, che sia un dipendente del pubblico o del privato, naturalmente nel rispetto delle specifiche regole previste dal contratto di lavoro che gli viene applicato. Nel suo caso, quindi, oltre a rispettare la norma relativa al pensionamento con la quota 100, che come lei giustamente rileva comporta un preavviso di almeno sei mesi, deve anche verificare cosa prevede specificamente il suo contratto.
Mi spiego meglio: la legge sulla quota 100 (dl 4/2019), all’articolo 14, comma 6, lettera c, prevede che i dipendenti pubblici debbano presentare le dimissioni con un preavviso di sei mesi. Quindi, per ritirarsi utilizzando la pensione quota 100, deve rispettare questo paletto. Se poi il suo contratto di lavoro prevede un preavviso più lungo, lei è tenuto a rispettare anche i mesi in più previsti.
Nel momento in cui lei rispetta le regole previste dal contratto e dalle leggi, l’amministrazione non può rifiutare le dimissioni. Se il datore di lavoro volesse, per esempio, chiederle un preavviso più lungo, dovrebbe cercare di arrivare a un accordo.
=> Preavviso dimissioni: decorrenza e trattenute
Detto questo, di norma è prevista la notifica formale dell’accettazione da parte dell’amministrazione. Anche perchè, fino a quel momento, il dipendente può decidere per la revoca delle dimissioni. Non di meno, resta un mero atto formale in quanto il recesso unilaterale è un diritto del lavoratore.
Ovviamente, le dimissioni vanno presentate secondo specifiche regole: alcune amministrazioni prevedono ad esempio una modulistica ad hoc. Ogni suo dubbio dovrebbe essere sciolto dall’ufficio del personale del suo ente.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz