Rispondendo all’interpello n. 436/2019, l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta a quattro differenti dubbi in tema di fatturazione elettronica circa la fornitura di beni e prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
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Prestazione di valore inferiore
Un primo dubbio sciolto dal Fisco riguarda il caso di riduzione dell’imponibile successiva alla fattura, a seguito dell’accertamento di una prestazione di valore inferiore a quella contrattualmente prevista. L’istante chiedeva se il cedente/prestatore è tenuto a emettere la nota di credito (articolo 26 Dpr n. 633/1972).
Le Entrate hanno chiarito che in virtù della scissone dei pagamenti, o split payment, in una cessione o prestazione di servizi nei confronti della PA il fornitore è responsabile del pagamento dell’imposta, pertanto nel caso in cui si verifichi una riduzione dell’imponibile successivamente all’emissione della fattura, andrà versata l’IVA solo per gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati nella fattura.
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Impatto delle prestazioni irregolari sull’imponibile
Un secondo caso riguardava le somme trattenute al cedente/prestatore in applicazione di penalità per inadempienze, o ritardata esecuzione dell’opera, o irregolare prestazione, o trattenute sul prezzo in luogo della cauzione. L’istante chiedeva alle Entrate se queste incidono sull’imponibile indicato in fattura. Il Fisco ha quindi chiarito che il corrispettivo della cessione, o prestazione, resta inalterato: le somme addebitate al cedente, o prestatore di servizi, a titolo di penalità non lo riducono e l’IVA va calcolata sulla base imponibile al lordo della penalità stessa.
CIG mancante
Il terzo quesito riguardava il caso in cui nella fattura il cedente/prestatore abbia omesso di indicare il CIG (Codice identificativo di gara) o lo abbia indicato con un numero errato. Per l’Agenzia la fattura rimane fiscalmente corretta e, quindi, pagabile. Tale indicazione, ricordano le Entrate, è obbligatoria ai fini della tracciabilità dei pagamenti, ma una sua omissione o erronea indicazione non pregiudica la validità fiscale della fattura potendo essere sanata con l’invio di un nuovo documento che integri i dati mancanti di quello originario viziato.
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Controllo dell’aliquota IVA applicata
Infine l’istante ha chiesto all’Agenzia se in esecuzione di contratti e/o appalti, è corretto dar corso al pagamento delle fatture senza effettuare alcun controllo sull’aliquota IVA applicata dal cedente/prestatore, rimettendo tale verifica all’Amministrazione finanziaria. Il Fisco precisa che la responsabilità sulla corretta applicazione dell’IVA resta in capo al cedente o prestatore ma che, in sede di pagamento delle fatture, il committente è tenuto ad effettuare i controlli sulla correttezza dell’operato del cedente o prestatore, come indicato anche nell’articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997:
Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari alcento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione (…).