Possono essere sottoposti a pignoramento e fermo amministrativo gli automezzi che, in quanto iscritti nel registro dei cespiti ammortizzabili, si presumono strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa? E’ consentito al debitore di opporsi al pignoramento e all’iscrizione del fermo auto, sin dalla notifica del verbale di pignoramento di veicoli, qualora riesca a dimostrare che il mezzo di trasporto è necessario e strumentale all’attività di impresa o della professione?
I beni necessari all’attività di impresa sono pignorabili entro i limiti di un quinto. Il riferimento è l’articolo 62 del Dpr 602/1973, in base al quale questi beni:
possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
Quindi ci sono paletti precisi, relativi alla misura massima del pignoramento (un quinto) e alla situazione generale (non devono esserci altri beni pignorabili).
E’ invece decaduta la precedente impostazione che prevedeva la totale impignorabilità di questi beni: la riforma del 2006 (legge 52/2006) ha abrogato la norma contenuta nell’articolo 514 del codice di procedura civile (comma 1, numero 4), che rendeva questi beni totalmente impignorabili.
=> Pignoramento immobili: cosa sapere e come proteggersi
C’è poi un altro paletto da tener presente (previsto dall’articolo 64 del dpr sopra citato):
la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi 330 giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz