Il non superamento del tetto di 30mila euro, per il reddito da lavoro dipendente come requisito di accesso al regime forfettario, è relativo all’anno precedente o allo stesso anno in cui si adotta il regime? Si parla di tetti al lordo o al netto?
Tra i requisiti per l’accesso al Regime Forfettario, c’è anche il rispetto delle soglie di reddito massimo per lavoro dipendente.
Il tetto di reddito da lavoro per i dipendenti che aspirano al regime fiscale agevolato (per parallele attività di lavoro autonomo) si riferisce all’anno precedente ed è di 30mila euro lordi.
Anche se il vincolo si riferisce all’anno precedente, tuttavia questo non si applica se il rapporto di lavoro in questione è cessato (fermi restando gli altri requisiti richiesti).: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad un recente interpello.
Se la prestazione di lavoro dipendente, da cui scaturiva un reddito superiore a 30mila euro annui lordi, risulta cessata, non si configurano le cause ostative all’applicazione della flat tax di cui alla legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 57, lettera d-ter (soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).
In chiarimento consente dunque di applicare il regime fiscale di vantaggio per il lavoratore dipendente che, nell’anno precedente, ha avuto uno stipendio lordo annuo inferiore ai 30mila euro annui lordi oppure superiore al tetto ma con contratto di lavoro cessato.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi