I lavoratori che hanno contributi in gestione separata INPS e presso una cassa privata dei professionisti possono scegliere la ricongiunzione nella gestione privata: lo stabilisce una sentenza di Cassazione, fornendo una sorta di interpretazione autentica della normativa che, sostanzialmente, smentisce l’INPS.
L’istituto previdenziale aveva presentato ricorso contro una richiesta di ricongiunzione contributi, ritenendo non applicabile al ricongiunzione in base alla legge 45/1990, che contiene appunto le norme sulla ricongiunzione onerosa dei contributi, operazione che consente di spostare tutti i contributi versati in un’unica gestione, che calcolerà poi la pensione con le proprie regole.
Nel caso specifico, il lavoratore aveva contributi versati alla gestione separata INPS e a una cassa professionale (commercialisti). Secondo l’INPS in questo caso il lavoratore avrebbe dovuto scegliere il cumulo oppure la totalizzazione, ma non la ricongiunzione onerosa, dalla quale sostanzialmente l’istituto esclude la gestione separata, che calcola la pensione interamente con il contributivo.
La Corte ha invece stabilito che l’operazione è ammissibile, in base al comma 2, articolo 1, della sopra citata legge 45/1990, in base alla quale
può utilizzare la ricongiunzione il libero professionista che «è stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista».
La sentenza di Cassazione (26039/2019) prende come riferimento una sentenza della Corte costituzionale (61/1999), in base a cui la norma sopra citata non prevede alcun limite, né relativo alla disomogeneità del metodo di calcolo né alla possibilità di effettuare l’operazione solo in entrata (l’INPS consente la ricongiunzione dalle casse professionali alla gestione separata, ma non viceversa).
In conclusione, la Suprema Corte stabilisce che il professionista può quindi decidere di operare la ricongiunzione onerosa, tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione.