Ha fornito un nuovo chiarimento per i contribuenti in regime forfettario l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 400/2019, precisando che i contributi previdenziali dedotti da un contribuente forfetario e successivamente compensati dallo stesso nel modello F24, vanno tassati con le regole del regime agevolato.
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Recupero credito compensato con imposta sostitutiva
Questo significa che, in caso di utilizzo in compensazione dell’eccedenza INPS maturata nell’anno precedente, il credito maturato non va inserito nel quadro RM della dichiarazione dei redditi relativo al rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo, ma va rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata la compensazione, indicandolo con il segno meno, nel rigo LM35 del quadro LM del modello Redditi PF. Diversamente, se aggiunto ai componenti positivi del rigo LM22 si genererebbe un’ulteriore contribuzione destinata all’INPS.
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Si tratta di un dubbio che da tempo affligge i forfettari in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi. Ora il Fisco chiarisce una volta per tutte che non è corretto applicare la tassazione ordinaria al credito prima dedotto e poi rimborsato tramite compensazione a fronte del fatto che i contributi che hanno generato il credito sono stati dedotti dal contribuente forfettario dal reddito sottoposto ad imposta sostitutiva secondo quanto previsto dal regime forfetario, ovvero in base alle modalità applicate al momento della deduzione (articolo 1, comma 64, legge n. 190/2014).
Ecco perché il contribuente forfettario che recuperi in compensazione la quota risultata maggiore rispetto a quanto dovuto all’INPS, versata e dedotta dal reddito d’impresa, deve recuperare il contributo previdenziale a tassazione nel periodo d’imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 della dichiarazione dei redditi.