Dal 5 settembre si è ampliata la platea degli aventi diritto alla Dis-coll: adesso basta un mese di contribuzione versata nell’anno precedente.
La nuova disciplina viene applicata agli eventi di disoccupazione che si verificano a partire da questa data: lo spiega l’INPS con il messaggio 3606/2019, che recepisce le novità introdotte con il dl 101/2019.
Il trattamento di disoccupazione – riservato a collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, del pubblico e del privato, assegnisti e dottorandi di ricerca in gestione separata rimasti senza occupazione – spetta dunque anche a coloro che hanno un solo mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Prima il requisito minimo (previsto dal dlgs 22/2015) era pari a tre mesi.
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Quindi, spiega l’INPS, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019, data di entrata in vigore del decreto legge 101/2019, la prestazione Dis-coll è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione;
- possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).
La domanda si presenta utilizzando l’apposita procedura online, che è stata aggiornata in base alle regole sopra esposte.
Attenzione: se il rapporto di lavoro si è interrotto prima del 5 settembre 2019, anche se la domanda viene presentata successivamente si applicano le vecchie regole, ossia bisogna avere almeno tre mesi di contributi accreditati.