Interessante il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 312/2019 con la quale torna ad analizzare la complessa tematica degli obblighi di sostituzione d’imposta a carico delle società estere: in assenza di stabile organizzazione in Italia, il soggetto non residente non riveste il ruolo di sostituto d’imposta e non è quindi tenuto ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati ai propri dipendenti in Italia.
Questo comporta che le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta solo limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.
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Società estere sostituti d’imposta
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire la propria risposta, ricorda che l’art. 64, comma 1, del D.P.R 600 del 1973 fornisce come definizione di sostituto d’imposta il soggetto obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili.
L’istituto della sostituzione d’imposta, con il quale il sostituto è tenuto, con obbligo di rivalsa, ad adempiere alla obbligazione tributaria altrui, oltre a rispondere a un’esigenza di semplificazione dei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e la pluralità di contribuenti, concretizza, altresì, l’interesse alla sicura riscossione dei tributi.
L’art. 23, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 600/1973 individua inoltre, in modo tassativo, i soggetti obbligati a operare, in qualità di sostituti di imposta, le ritenute alla fonte sui redditi per i quali ne è prevista l’applicazione. Fra di essi troviamo società ed enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
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Rientrano, pertanto, fra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta, anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato. La circolare del Ministero delle Finanze n. 326/1997, paragrafo 3.1, ha però precisato che gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.
Le società non residenti, infatti, seppur ricomprese, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti indicati al primo comma dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, in linea di principio, ne sono oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.
Stabile organizzazione in Italia
La situazione esaminata dalle Entrate riguardava una società di diritto spagnolo che, per tramite di un suo dipendente italiano, avrebbe intenzione di aprire in Italia un ufficio di rappresentanza. Questo però non avrebbe natura di sede fissa o stabile organizzazione in base all’art. 162 del TUIR, facendo venire meno il presupposto dell’applicazione delle ritenute alla fonte.
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Le Entrate hanno confermato questa interpretazione: vista l’assenza di stabile organizzazione in Italia, l’istante, non rivestendo il ruolo di sostituto d’imposta, non è tenuto ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia.
Resta inteso che, ove il personale dipendente assunto in Italia disponga del potere di concludere contratti in nome della società interpellante, e di fatto lo eserciti, si dovrà valutare se la società medesima disponga, nel territorio dello 5 Stato, di una stabile organizzazione, anche in assenza di una struttura fissa (c.d. stabile organizzazione personale).
Precisano infine le Entrate