Il funzionario della Pubblica Amministrazione che riveste temporaneamente l’incarico di dirigente, non ha diritto al computo dell’indennità di buonuscita relativamente a questo periodo di tempo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione attraverso due sentenze recenti, datate 3 settembre 2019. Accogliendo quanto affermato dall’INPS, infatti, i giudici hanno ribadito che la temporaneità dell’incarico non permette di incrementare la buonuscita, nel caso in cui i funzionari non hanno conseguito la qualifica di dirigente ma sono stati nominati tali solo provvisoriamente.
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Per calcolare l’indennità di buonuscita, infatti, è sempre necessario tenere conto dello stipendio percepito per la qualifica di appartenenza e non del compenso ottenuto durante l’esercizio temporaneo di mansioni superiori. Come si legge nella sentenza numero 22014, infatti:
Nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973, al pubblico dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, lo stipendio da considerare come base di calcolo dell’indennità medesima è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello rapportato all’esercizio temporaneo delle mansioni relative alla superiore qualifica di dirigente.