Con l’accordo n. 88/2019, la conferenza stato-regioni ha chiarito le situazioni in cui i beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono esonerati dagli obblighi connessi alla sua fruizione, ovvero dagli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo ai sensi dell’art. 4 del DL n. 4/2019. È il caso, ad esempio, degli stati di gravidanza, malattia e nell’ipotesi di svolgimento di tirocini da parte dei componenti del nucleo familiare.
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Modalità di convocazione
La fruizione del RdC è, in generale, strettamente legata ad degli obblighi di formazione e alla ricerca attiva di un’occupazione da parte dei beneficiari del sussidio, chiamati a stipulare un Patto per il Lavoro presso i centri per l’impiego o un Patto per l’Inclusione Sociale presso i servizi del Comune competenti per il contrasto alla povertà.
La convocazione dei beneficiari di RdC da parte dei centri per l’impiego, per la stipula del Patto per il Lavoro, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i recapiti forniti dal richiedente.
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Cause di esclusione
L’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC, può essere chiesto da:
- coloro che si trovino in condizioni di salute tali da non consentire la partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo, certificate da un medico competente;
- donne in stato di gravidanza;
- persone impegnate in percorsi di tirocinio di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92” del 25 maggio 2017 e alle regolamentazioni attuative regionali;
- persone impegnate in percorsi di tirocinio di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” del 22 gennaio 2015 e alle regolamentazioni attuative regionali;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE (si veda la tabella di cui all’allegato 3 del decreto legislativo n. 159 del 2013). Può essere esonerato solo un componente del nucleo familiare;
- i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986);
- coloro che frequentano corsi di formazione.
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Sono automaticamente esonerati, in quanto non beneficiari della misura, i componenti il nucleo familiare di cui non si tiene conto nel calcolo del parametro della scala di equivalenza ai sensi dell’art. 3, co. 13 del d.l. n. 4/2019 (in stato detentivo, ovvero ricoverati in strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, sottoposti a misure cautelari o condannati per taluni reati gravi).
Qualora ne sussistano i presupposti, il beneficiario di RdC esonerato è esente dagli obblighi di cui all’art. 4 del DL n. 4/2019, e sono sospesi il Patto per il lavoro e gli impegni che lo riguardano nel Patto per l’inclusione sociale eventualmente stipulati.
Come comunicare l’esonero
Eventuali ragioni di esonero verranno verificate dall’operatore nel corso del primo appuntamento e prima della stipula del relativo Patto. Nella stessa occasione verrà acquisita la documentazione necessaria a dimostrazione della sussistenza della causa di esonero e verrà registrata l’informazione presso ANPAL ovvero presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Nell’ipotesi in cui la causa di esonero si manifesti in seguito alla stipula del Patto, il beneficiario del RdC dovrà comunicare al centro per l’impiego (o al Servizio del Comune) con il quale ha definito il patto la causa di esonero entro 30 giorni dal verificarsi della stessa. Questo se il beneficiario del RdC è impegnato in una attività di politica attiva, in un progetto di utilità collettiva o in altra attività definita nei Patti. In caso contrario potrà comunicare la causa di esonero in occasione del primo appuntamento o contatto con i servizi competenti previsto nel Patto.
Termine dell’esonero
In caso di cessazione della causa di esonero, il beneficiario esonerato dagli obblighi connessi al RdC, è tenuto a darne comunicazione entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Il centro per l’impiego o il servizio competente del Comune lo convocherà quindi entro 30 giorni dalla comunicazione per procedere alla stipula del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale o per l’integrazione degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale eventualmente già sottoscritto dal suo nucleo familiare, o per la ripresa delle attività sospese.