Ci sono casi in cui l’incompatibilità sussiste sempre, ad esempio quando un’impresa ha un socio unico, altri in cui è possibile che un presidente o un socio o un amministratore siano anche dipendenti della stessa società. All’analisi delle diverse situazioni di compatibilità fra cariche sociali e status di lavoratore dipendente è dedicata apposito messaggio INPS 3359/2019, che ha l’obiettivo di fare chiarezza riassumendo gli orientamenti applicabili.
L’INPS si basa sui principi espressi dalla Corte di Cassazione con riferimento alla disciplina relativa all’amministratore di società di capitali, «in base alla quale l’incarico per lo svolgimento di un’attività gestoria, come quella dell’amministratore, in una società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (fatte salve alcune eccezioni)».
Vengono citate diverse sentenze della Suprema Corte che si uniformano a questo criterio, considerando la carica di presidente non incompatibile con lo status di lavoratore subordinato «poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale» (tra le altre, Cass. n. 11978/2004, n. 1793/1996 e n. 18414/2013).
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Diverso il caso dell’amministratore unico, che è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina, e quindi non può essere un dipendente.
Per quanto riguarda l’amministratore delegato, dipende dalla portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione.
La configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è, infine, da escludere con riferimento all’unico socio, giacché la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude, nonostante l’esistenza della società come distinto soggetto giuridico, l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario.
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Parimenti, il socio che abbia assunto di fatto nell’ambito della società l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, tanto da risultare “sovrano” della società stessa, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato.
In sintesi, la valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni.
- Potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno.
- Sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene.
- Svolgimento concreto di mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.