Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate alle associazioni di categoria e agli ordini professionali sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale, con una serie di risposte a domande poste da operatori ed esperti sui nuovi ISA. Sono contenuti nella circolare 20/2019, che suddivide le FAQ per macro-temi: uso degli indici ai fini delle attività di analisi del rischio, indicazione di ulteriori componenti positivi, cause di esclusione, “Precalcolate” ISA 2019, regime premiale e proroga dei versamenti.
Ci sono precisazioni su casi particolari – es.: affitto d’azienda, cessazione attività prevalente, modifica attività – chiarimenti sulle esclusioni (es.: contribuenti forfettari) e istruzioni sul fronte dell’ISA Precompilato (es.: i contribuenti possono modificare i dati e ricalcolare il proprio Indice di affidabilità), dove restano invece ferme alcune variabili non modificabili:
- numero di periodi d’imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d’imposta precedenti,
- media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d’imposta precedenti,
- coefficienti individuali per la stima dei ricavi/compensi,
- coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto.
In tutti i casi in cui i dati non possono essere modificati, però, i contribuenti potranno utilizzare il campo delle note aggiuntive per fornire elementi sui disallineamenti.
Ricordiamo che l’ISA precalcolato senza modifiche non è soggetto a contestazioni da parte del Fisco.
=> Nuovi ISA: online chiarimenti e regole
Altra precisazione per i contribuenti che hanno individuato dati precompilati incompleti (ad esempio,l’anno di inizio attività): i dati relativi ad alcune delle variabili precalcolate sono presenti solo se queste risultano utilizzate dallo specifico ISA.
La variabile precompilata “Anno di inizio attività”, ad esempio, riguarda solo 103 ISA tra ordinari e semplificati. L’assenza del dato potrebbe verificarsi anche in relazione alle variabili precompilate utilizzate da tutti gli ISA, qualora il contribuente non possa utilizzare una posizione Isa completa ma solo una posizione residuale.
Per verificare la correttezza dei dati precalcolati, è possibile consultare l’allegato 1 del Dm del 9 agosto scorso, che ha esplicitato le modalità di calcolo.
Un intero capitolo è dedicato al funzionamento del software e ci sono precisazioni sul calcolo del reddito dei periodi di imposta precedenti e sul regime premiale. Ad esempio, i contribuenti con punteggio pari o superiore a 8 possono utilizzare in compensazione senza visto di conformità i crediti per un importo non superiore a 20mila euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza dover aspettare la presentazione del modello ISA.
Ricordiamo che i chiarimenti contenuti nel nuovo documento di prassi completano le istruzioni già fornite con la circolare 17/2019.
Sul fronte del dibattito, ci sono richieste dalle categorie professionali (commercialisti, consulenti del lavoro) di sospendere l’obbligo ISA 2019, rendendo la presentazione facoltativa e rinviando l’obbligo almeno di un anno.