Sono libero professionista. Per il passato, mi ritrovo anche dieci anni di contribuzione coincidente INPS (come dipendente) ed ENPAV (perchè iscritto all’ordine), quindi non unificabili (per es. totalizzazione o ricongiunzione). Sono dunque perduti?
Ci sono diversi modi per sfruttare i contributi versati presso gestioni differenti, anche in periodi coincidenti, che da soli non bastano a raggiungere una pensione. Alcuni sono gratutiti ed altri a pagamento. Inoltre, alcuni valgono per i soli periodi non coincidenti mentre altri si possono sommare. Spieghiamo bene.
Ricongiunzione contributi
Con la ricongiunzione, ai fini del diritto i contributi coincidenti (versati nello stesso periodo in diverse gestioni previdenziali) non si sommano. Ai fini della misura, si considerano in via prioritaria i contributi effettivi ma ai fini della ricongiunzione si calcola la contribuzione di importo più elevato.
La ricongiunzione è onerosa, ossia bisogna pagare una cifra che serve ad armonizzare le regole previdenziali dei diversi enti.
Cumulo contributi non coincidenti
I contributi silenti (versati nello stesso periodo in più gestioni previdenziali diverse), anche quando non possono essere considerati per il raggiungimento del requisito ai fini di un diritto autonomo a pensione presso una singola gestione, non si perdono ma vanno a incrementare l’importo della pensione. Valgono dunque per la misura, ossia per il calcolo dell’assegno.
Questo criterio vale per il cumulo gratuito dei contributi: se è vero non si possono sommare gratuitamente periodi coincidenti ai fini del conseguimento del diritto (una sola volta), è anche vero che ai fini del calcolo – che si effettua pro rata – si considerano tutti i versamenti effettuati, quindi alla fine la pensione sarà più alta. Ai fini della misura della pensione in cumulo, i periodi coincidenti sono tutti valorizzati, in ciascuna gestione con il metodo «pro quota» anche se coincidenti.
Totalizzazione nazionale dei contributi
Per valorizzare i contributi in più gestioni un altro strumento gratuito è quello della totalizzazione dei versamenti nelle diverse casse, calcolando così la pensione sull’intera contribuzione versata. Questo strumento permette di sommare i periodi assicurativi ai fini della misura e di conseguire il diritto ad una pensione unica.
La totalizzazione interessa tutte le casse, comprese quelle dei liberi professionisti ei contributi della gestione separata Inps. Per accedere alla totalizzazione, però, non si deve essere già titolare di una pensione autonoma in una delle gestioni coinvolte, ad esclusione della pensione ai superstiti. La totalizzazione può essere richiesta per:
- pensione di vecchiaia o di anzianità contributiva;
- pensione di inabilità totale e permanente;
- pensione indiretta ai superstiti.
Come altro requisito, è previsto un minimale di un anno di contributi in ciascuna gestione.
NB: La totalizzazione è preclusa in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia.
Le quote di pensione da totalizzazione vengono liquidate con il calcolo contributivo ma, se invece erano già raggiunti i requisiti per il diritto ad un’autonoma pensione in una delle gestioni, quella quota resta calcolata con il metodo pro rata, applicando le proprie regole su i contributi versati, anche se coincidono con versamenti effettuati presso altri enti.
Totalizzazione internazionale
La totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi non comporta il trasferimento di contributi tra Stati ma ne consente l’uso per raggiungere il diritto alla pensione, pertanto in questo caso si conteggino i periodi non coincidenti. Si può usare anche per l’agganciare l’APE Sociale.
La totalizzazione dei contributi esteri è prevista dai Regolamenti comunitari e dalle Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale: è ammessa solo se il lavoratore può far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione (indicato nelle convenzioni).
I contributi utili sono quelli obbligatori, figurativi (servizio militare, disoccupazione, malattia, ecc.), da riscatto e da contribuzione volontaria.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi