Con la Circolare n. 143 del 9 dicembre, l’INPS fornisce nuove indicazioni in merito al dell’intervento straordinario di integrazione salariale a supporto del contratto di espansione, previsto in via sperimentale per il biennio 2019-2020.
Il nuovo provvedimento fornisce precisazioni in merito al presunto obbligo contributivo del datore di lavoro, modificando quanto indicato lo scorso settembre con la Circolare n. 98, con la quale erano stati illustrati in via generale i profili normativi e operativi dell’intervento straordinario di integrazione salariale (articolo 41, comma 7, del D.lgs n. 148/2015) ed in particolare la riduzione oraria, descrivendone caratteristiche, disciplina e modalità di conguaglio.
Ebbene, al paragrafo 4 della citata circolare si indicava: “l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate”. Il Ministero del Lavoro ha però successivamente esonerato l’impresa da tale obbligo, pertanto, con la nuova Circolare l’INPS conferma che le precedenti indicazioni sono superate.
Conseguentemente, per le integrazioni salariali riconducibili alla causale della riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 148/2015, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale. Di conseguenza, l’azienda potrà procedere al recupero degli importi eventualmente già versati.
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La misura
Introdotto con il Decreto Crescita, il contratto di espansione consente alle imprese con oltre mille dipendenti con piani di riorganizzazione finalizzati alla digitalizzazione, di concordare con i sindacati riduzioni di orario e scivoli pensione con l’obiettivo di effettuare nuove assunzioni e riqualificare il personale.
I dettagli operativi sono contenuti nella circolare 16/2019 del Ministero del Lavoro, attuative dell‘articolo 26-quater del dl 34/2019, che va a modificare il dlgs 148/2015. Sono tre gli step che un’azienda deve compiere per stipulare un contratto di espansione.
- Attivazione procedura sindacale: deve portare alla firma del contratto di espansione, che contiene il progetto di formazione e riqualificazione del personale, la pianificazione delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, le nuove assunzioni. L’impresa deve a quantificare l’onere finanziario dell’intervento (Naspi e cassa integrazione).
- Accordo di pensione anticipata: nell’ambito del contratto è possibile prevedere uno scivolo per la pensione per i lavoratori a cui mancano al massimo cinque anni (60 mesi) alla pensione di vecchiaia o anticipata. Deve esserci il consenso del lavoratore, il quale in base all’accordo che viene stipulato percepisce, fino alla maturazione della pensione, un importo a carico dell’azienda pari all’assegno previdenziale maturato al momento delle dimissioni. Nel caso in cui la pensione più vicina sia quella anticipata, l’azienda versa anche i contributi utili alla maturazione del diritto.
- Piano di formazione: riguarda i lavoratori che non utilizzano lo scivolo pensionistico ma non hanno le competenze richieste dal processo di digitalizzazione, e prevede corsi di riqualificazione, con una riduzione oraria in cassa integrazione pari al massimo al 30% che corrisponda alla durata del percorso di formazione.
Elementi del contratto
- Numero lavoratori da assumere e profili professionali,
- programmazione delle assunzioni,
- indicazione della durata indeterminata dei contratti, compreso l’apprendistato professionalizzante,
- riduzione media orario di lavoro, lavoratori coinvolti, lavoratori che utilizzano l’esodo perla pensione,
- progetto di formazione e riqualificazione: deve essere articolato e contenere una serie specifica di elementi. Il percorso deve consentire di restare in azienda almeno al 70% del personale coinvolto. Per coloro che alla fine non vengono reinseriti sono previsti ammortizzatori sociali.
L’intervento è sperimentale e dura al massimo 18 mesi. Quindi, nel caso in cui un’impresa avvii i contratto di espansione nel 2020, potrà utilizzarlo fino al 2021.