Il tempo che gli infermieri impiegano per indossare l’abbigliamento da lavoro, così come quello necessario per la svestizione, deve essere considerato e retribuito come prestazione di lavoro. Lo ribadisce la Corte Cassazione (sentenza 17635/2019), specificando che il tempo che i professionisti sanitari devono dedicare alla vestizione del camice e degli altri dispositivi richiesti, deve rientrare nell’orario di lavoro.
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Si tratta di attività preparatorie che si rendono indispensabili per garantire l’igiene pubblica, principio fondamentale in ambito sanitario. Secondo i giudici, quindi, all’interno delle strutture sanitarie l’igiene e la sicurezza rappresentano veri e propri obblighi per gli infermieri, indispensabili per la gestione corretta del servizio pubblico e per tutelare l’incolumità del personale.
Un motivo in più che rende indispensabile la retribuzione autonoma del tempo dedicato alla vestizione e svestizione della divisa da lavoro, nel caso in cui queste operazioni siano svolte prima dell’inizio o dopo la fine del turno di lavoro.
Pur con definizioni non sempre coincidenti – si legge sulla sentenza -, essendosi fatto riferimento, in alcuni casi al concetto di ‘eterodirezione implicita’, in altri all’obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, discendente dall’interesse all’igiene pubblica, in altri ancora all’esistenza di ‘autorizzazione implicita’, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell’attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell’orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell’inizio e dopo la fine del turno.