I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione ter entro il termine dello scorso 30 aprile, hanno tempo fino a lunedì 5 agosto per pagare la prima o unica rata: la scadenza era il 31 luglio ma la legge prevede un periodo cuscinetto di cinque giorni di ritardo durante i quali non scatta né decadenza dal beneficio né gli interessi.
Scadenza
La scadenza riguarda coloro che sono stati ammessi alla rottamazione ter e non hanno ancora pagato la prima o unica rata entro il 31 luglio.
Attenzione: il mancato o tardivo pagamento anche di una sola delle rate che compongono il piano di rottamazione comporta la perdita del beneficio. In questo caso, quanto eventualmente già versato viene trattenuto dal fisco e va a ridurre il debito del contribuente, mentre riprendono i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi.
Periodo cuscinetto
Il comma 14-bis dell’articolo 3 del dl 119/2018 (il decreto fiscale collegato alla manovra 2019 che prevede la terza edizione della definizione agevolata cartelle esattoriali) concede però una flessibilità di cinque giorni:
nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.
Pagamento
Ricordiamo che il pagamento della prima o unica rata rappresenta, sostanzialmente, l’adesione alla misura di pace fiscale. Fino al momento in cui non paga, il contribuente di cui è stata accettata la domanda risulta ammesso, ma l’adesione vera e propria si produce, appunto, con il primo versamento.
La somma da pagare è quella comunicata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione nella risposta positiva alla domanda, che contiene la comunicazione del dovuto e l’eventuale rateazione (con l’indicazione di giorno e mese di scadenza).
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La tolleranza di cinque giorni riguarda, in questo caso, coloro che hanno aderito alla rottamazione in base alla manovra 2019, presentando domanda entro il 30 aprile.
Non i contribuenti che hanno eventualmente utilizzato la “finestra estiva“, prevista dal Decreto Crescita, che si è conclusa anch’essa lo scorso 31 luglio. In questo caso, bisogna attendere la risposta dell’agente della riscossione, e il primo pagamento (che rappresenterà l’adesione definitiva) è fissato per il 30 novembre. E’ rispetto a quest’ultimo scadenza che si applicherà, a inizio dicembre, la finestra di cinque giorni senza sanzioni.
Il pagamento può essere effettuato, utilizzando i billettini allegati alla comunicazione dell’agente della riscossione, presso:
- sportelli bancari;
- uffici postali;
sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill; - home banking;
tabaccai aderenti a Banca 5 SpA; - circuiti Sisal e Lottomatica;
- portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione e App Equiclick tramite la piattaforma PagoPA;
- sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione sul territorio;
- compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e
- servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- addebito diretto su conto corrente.