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Bonus rioccupazione per cassaintegrati

di Anna Fabi

2 Agosto 2019 09:30

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La Circolare INPS che dà attuazione e chiarisce gli ambiti di applicazione del Bonus rioccupazione per i titolari di CIGS: a chi spetta e come funziona.

La Circolare numero 109/2019 dell’INPS rende operativo il Bonus rioccupazione che spetta ai titolari di CIGS in caso di assunzione con contratto subordinato, a tempo indeterminato o a termine, a tempo pieno o parziale. Si tratta della misura prevista dalla Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) in favore dei lavoratori cassaintegrati che, durante la fruizione del servizio intensivo, accettino una nuova offerta di lavoro.

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Bonus rioccupazione

L’incentivo si traduce in un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe spettata al lavoratore se non si fosse rioccupato e in uno sgravio fiscale. Il contributo è imponibile ai fini IRPEF, come reddito assimilato al lavoro dipendente. Il sostituto d’imposta è l’INPS che quindi opererà, in fase di pagamento, le dovute ritenute/detrazioni IRPEF, nonché l’eventuale conguaglio fiscale di fine anno, rilasciando la conseguente Certificazione Unica.

Benefici sono previsti anche per i datori di lavoro che assumono, ai quali viene riconosciuto uno sgravio contributivo, nella misura del 50%, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui, rivalutabile sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

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Requisiti

Per avere diritto al Bonus rioccupazione, il lavoratore dovrà essere assunto da un nuovo datore di lavoro, ovvero da uno che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa presso cui era precedentemente impiegato. Il rapporto di lavoro deve essere esclusivamente di tipo subordinato e può essere instaurato, anche in regime di part-time, sia con un contratto a tempo indeterminato che a termine.

Modalità di fruizione

Il riconoscimento dell’incentivo è automatico, non è dunque necessario presentare alcuna specifica domanda. Al pagamento del bonus provvederà direttamente l’Istituto sui conti correnti bancari o postali, libretti postali e carte prepagate i cui estremi sono comunicati dagli stessi lavoratori all’ANPAL. Nel caso in cui gli estremi bancari non fossero stati comunicati all’INPS, i beneficiari dovranno trasmetterli, utilizzando il modello SR185 disponibile sul sito INPS.