I lavoratori con reddito dipendente o autonomo inferiore ai minimi stabiliti per legge non perdono lo stato di disoccupazione e possono accedere ai servizi di collocamento. Le regole sono contenute nella circolare 1/2019 dell’ANPAL, che recepisce le novità del dl 4/2019, introdotte quindi con il reddito di cittadinanza.
In pratica, come si legge nella circolare:
si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986).
Significa 8mila 145 euro annui da lavoro dipendente o 4mila 800 euro da lavoro autonomo.
La valutazione del reddito va effettuata in termini prospettici, in base quindi al reddito che il rapporto di lavoro produce nell’anno (retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF, al netto dei contributi a carico del lavoratore).
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Vediamo alcuni esempi pratici di applicazione delle regole.
- Assunzione primo gennaio, retribuzione mensile 600 euro, contratto di 12 mesi. La retribuzione annua di è pari a 7mila 200 euro, quindi questo lavoratore conserva lo stato di disoccupazione.
- Assunzione primo gennaio, retribuzione mensile 900 euro, contratto di 10 mesi. La retribuzione annua è pari a 10mila 800 euro, quindi questo lavoratore perde lo stato di disoccupazione perché supera la soglia annua di 8mila 145 euro prevista per il lavoro dipendente). Si applica invece la sospensione dallo stato di disoccupazione fino a 6 mesi. Se il contratto perdura oltre il 30 giugno si perde lo stato di disoccupazione (che può essere sospeso al massimo per 180 giorni, sei mesi).
Attenzione: si applicano i tetti del lavoro dipendente e non quelli (più bassi) del lavoro autonomo ai redditi assimilati al lavoro dipendente (cooperative, amministratori e sindaci).
Se il lavoratore nel corso dell’anno svolge molteplici attività, sia da lavoro autonomo sia dipendente, conserva lo stato di disoccupazione se i redditi non superano i rispettivi limiti, e la somma sia comunque sotto gli 8mila 145 euro.
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In caso di contratto di lavoro intermittente, il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione per tutto il periodo del contratto se la retribuzione annua prevista è inferiore al limite esente da imposizione fiscale (8mila 145 euro annui).
Se il lavoratore che supera questa cifra non ha obbligo di risposta, e quindi non ha la relativa indennità, sospende lo stato di disoccupazione nei periodi lavorati ma resta disoccupato in quelli in cui non lavora,