Le Regioni hanno la facoltà di prorogare la CIG in deroga di ulteriori 12 mesi. A prevedere la possibilità per gli enti territoriali di prorogare il trattamento economico in alternativa all’adozione di politiche attive per il lavoro è stato il DL 4/2019, il decreto che tra le altre cose ha introdotto Quota 100 e Reddito di Cittadinanza. Ora l’INPS, con la Circolare n. 101/2019 ha fornito apposite istruzioni per la comunicazione dei provvedimenti attuativi da parte degli enti territoriali.
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Proroga della CIG in deroga
La legge n. 26/2019 di conversione del DL n. 4/2019, all’articolo 26-ter, comma 2, dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa acquisizione dell’accordo tra l’azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.
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Viene in sostanza rinnovata la facoltà di attuare quanto disposto precedentemente dall’articolo 1, comma 145, della legge n. 205/2017, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi senza soluzione di continuità, sempre nel limite massimo del 50% delle risorse assegnate alle Regioni e alle Province autonome ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.
L’INPS fornisce quindi le istruzioni contabili alle Regioni e le Province autonome per la trasmissione dei provvedimenti di concessione di tali proroghe.