Con il messaggio n. 2251/2019 l’INPS conferma le disposizioni contenute nella circolare n. 10/2019 e fornisce ulteriori precisazioni, chiarendo che anche i titolari di assegni di accompagnamento alla pensione erogati tramite l’INPS con i fondi delle aziende esodanti (isopensione) e assegni straordinari di solidarietà possono accedere alla pensione anticipata con Quota 100.
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Quota 100 ai già titolari dei trattamenti
Il dubbio interpretativo in merito ai titolari di questi trattamenti nasceva dal fatto che il Dl 4/2019 – che ha dato il via anche a Quota 100 e RdC – ha escluso, a partire dalla sua entrata in vigore (29 gennaio 2019), la possibilità di anticipare la decorrenza dell’assegno straordinario di solidarietà e dell’isopensione, lasciando in sospeso però la questione relativa ai soggetti già titolari di tali trattamenti.
Ci si chiedeva quindi quale fosse la soluzione percorribile nell’eventualità che venissero maturati i requisiti anagrafici e contributivi per la Quota 100 prima della scadenza naturale di questi trattamenti, ovvero alla maturazione della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata.
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Secondo l’INPS in queste ipotesi i titolari di isopensione o assegno straordinario di solidarietà hanno la possibilità di interrompere anticipatamente i trattamenti di esodo ed andare in pensione con Quota 100 al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi (Quota 100, lo ricordiamo, prevede che il richiedente abbia compiuto i 62 anni di età e possa vantare almeno 38 anni di contributi).
L’Istituto conferma l’interpretazione secondo la quale DL 4/2019 ha escluso la possibilità di accedere all’assegno straordinario di solidarietà o all’isopensione per maturare i requisiti di Quota 100 ma ha lasciato ai già titolari di questi trattamenti la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con i requisiti di Quota 100. Si tratta ovviamente di una facoltà e non di una scelta obbligata. Ognuno con riferimento al proprio caso dovrà considerare vantaggi/svantaggi di questa opzione.
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Effetti dell’interruzione anticipata
Interrompere anticipatamente i trattamenti di esodo genera infatti delle conseguenze sulla determinazione della misura dell’assegno previdenziale causando l’interruzione del versamento della contribuzione correlata che le aziende esodant avrebbero effettuato fino alla scadenza naturale di tali trattamenti. Questo può comportare un assegno previdenziale più basso di quello che si sarebbe percepito a fine trattamento e, in alcuni casi, anche dell’importo del trattamento stesso. I beneficiari dovrebbero inoltre considerare che aderendo alla Quota 100 non avranno più la possibilità di cumulare con la pensione redditi da lavoro, cosa invece possibile con gli assegni straordinari e l’isopensione.