Aggiornate a luglio 2019 le Guide dell’Agenzia delle Entrate alle detrazioni fiscali previste dai cosiddetti Sisma Bonus e Bonus Ristrutturazione, per recepire le novità introdotte con il Decreto Crescita (decreto legge n. 34/2019) con l’articolo 10, comma 3-ter per la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” e negli articoli 8 e 10, comma 2, per la guida “Sisma bonus: la detrazione per gli interventi antisismici” del decreto.
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Guida Sisma Bonus
Per quanto riguarda la Guida “Sisma bonus: la detrazione per gli interventi antisismici”, questa ora include anche le seguenti novità introdotte dal Decreto Crescita:
- estensione anche ai Comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 2 e 3 della detrazione introdotta dal 2017 per l’acquisto di case antisismiche, oltre che nelle zone classificate a “rischio sismico 1” (c’è anche la possibilità di cedere il corrispondente credito);
- per la realizzazione di interventi di adozione di misure antisismiche si ha ora la possibilità di scegliere, in accordo con il fornitore, di avere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli stessi lavori pari alla detrazione spettante. Tale importo verrà poi rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo. Resta per il fornitore la possibilità di cedere il credito ricevuto ai suoi fornitori di beni e servizi, i quali però non potranno effettuare ulteriori cessioni. Da sottolineare che, per dare attuazione a questa misura, si è ancora in attesa del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, di prossima emanazione.
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Guida Bonus Ristrutturazioni
Con riferimento alla Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, le novità del decreto legge n. 34/2019 riguardano l’introduzione, a partire dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto), anche per questa fattispecie di interventi della possibilità di chiedere, in luogo della detrazione spettante per gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Testo unico delle imposte sui redditi, uno sconto al fornitore di beni e servizi.
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Questo, come nel caso del Sisma Bonus, verrà rimborsato ottenendo un corrispondente credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, da poter a sua volta cedere, senza la possibilità di ulteriori cessioni. Non è prevista, in ogni caso, la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.