Le cessioni di prodotti derivati dalla canapa (cannabis) sono soggette ad aliquota IVA ridotta nella misura del 10%. L’agevolazione si applica alla vendita di olio, panelli e farina di canapa.
A chiarirlo, l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 232/2019, con la quale si specifica la corretta applicazione della Legge n. 242/2016, recante disposizioni in materia di “promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”.
=> Produzione e vendita di Cannabis: le regole
Nella risposta, le Entrate confermano anche la non applicabilità delle percentuali di compensazione della Tabella A, Parte I, allegata al DPR n. 633 del 1972, ai fini della detrazione forfettizzata prevista dall’art. 34, comma 1, del medesimo decreto IVA.
Olio di canapa
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate si basa sull’analisi del procedimento di lavorazione e delle caratteristiche merceologiche dell’olio di canapa, le quali inducono a ritenere che tale prodotto sia riconducibile alla voce 15.07 della Tariffa Doganale in vigore fino al 31 dicembre 1987, titolata “Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati”, lettera D: “altri oli”. I prodotti che rientrano in questa voce sono soggetti all’aliquota IVA ridotta nella misura del 10%.
Panelli e farina di canapa
Panelli di canapa e farina di canapa sono invece riconducibili alla voce 23.04 della Tariffa Doganale quali “panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi”. Questo comporta che alla cessione dei predetti beni, si applica l’aliquota ridotta del 10%.
Florescenza di canapa
Diversamente, la florescenza di canapa è stata classificata quale “semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi”, alla voce 1211: “piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi, refrigerati, congelati o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati”; sottovoce 12119086: – “altri”; — “altri”.
Questo comporta che a tale prodotto va applicata l’aliquota IVA in misura ordinaria, del 22%.