Il rimborso da parte del datore di lavoro di spese mediche al dipendente, in virtù di specifici accordi previsti dal contratto, concorre al reddito da lavoro e dunque si applicano le relative detrazioni fiscali. Le precisazioni sui piani di welfare aziendale che contemplino tale casistica sono fornite dall’Agenzia delle Entrate (interpello 285/2019.).
Il dubbio dell’azienda era relativo al trattamento fiscale e all’eventuale spettanza nei confronti dell’impresa stessa della detrazione sulle spese sanitarie. Il Fisco ha però confermato che la detrazione spetta comunque al lavoratore.
Le somme che l’azienda versa a titolo di rimborso fanno comunque parte integrante del reddito di lavoro. Infatti, al momento del versamento, è tenuta ad applicare una ritenuta a titolo di acconto IRPEF al dipendente, con obbligo di rivalsa.
Nè il datore di lavoro può fruire dell’agevolazione fiscale al 19%, perché in realtà ha pagato per conto del lavoratore. Infatti, in applicazione del principio di cassa, i dipendenti hanno già usufruito delle detrazioni in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese mediche sono state sostenute.
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Infine, il Fisco specifica che il lavoratore non applicherà tassazione (separata) così come previsto per i rimborsi spese del datore di lavoro (di cui al’articolo 17 del Tuir – Testo unico imposte sui redditi), proprio in considerazione del fatto che si considerano rimaste a carico anche le spese rimborsate, se il rimborso stesso ha concorso al reddito.