La Corte dei Conti si è recentemente espressa in merito alla capacità assunzionale degli Enti Locali, sottolineando come possa essere preso in considerazione un budget complessivo riferito sia all’inserimento di personale dirigenziale sia di personale non dirigenziale.
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L’importante, secondo la Corte dei Conti, è che il Comune si attenda alla programmazione del fabbisogno del personale, rispettando i vincoli finanziari previsti dalla legge.
I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell’anno precedente, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente.
È sempre la Corte a specificare la necessità di rispettare il medesimo principio anche nel caso di “resti assunzionali”, facendo riferimento al quinquennio precedente con scorrimento e calcolo a ritroso, facendo riferimento all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni.