Con la risposta all’interpello n. 241/2019 l‘Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni prima casa.
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Cause ostative alle agevolazioni prima casa
In particolare l’Agenzia ha precisato che è possibile fruire nuovamente delle agevolazioni prima casa per l’acquisto di una nuova abitazione, in caso di alienazione dell’immobile abitativo, acquistato usufruendo del regime agevolato, anche nel caso in cui si mantenga la proprietà del garage di pertinenza dell’immobile alienato.
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Nel fornire la propria interpretazione le Entrate ricordano che la norma di riferimento stabilisce, come condizione ostativa alla fruizione delle agevolazioni prima casa, la titolarità, pure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile ad uso abitativo, acquistato usufruendo del regime agevolato prima casa.
Dunque la titolarità di un immobile classificato in una categoria diversa da quella abitativa ad esempio, come nel caso esaminato, di un garage (categoria C/6) non costituisce motivo ostativo ai fini della concessione del beneficio.