Rispondendo ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile in caso di acquisto di un veicolo destinato all’uso di un disabile, ai sensi della Legge 104/1992, effettuato da un famigliare che però non lo ha a carico. In particolare nell’interpello n. 230/2019 le Entrate si sono espresse in merito al recupero dell’agevolazione IVA di cui al n. 31) della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R., n. 633/1972, indebitamente fruita sull’acquisto di un autoveicolo a favore di soggetto portatore di handicap.
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Decadenza dell’IVA agevolata
Nel caso di specie, il contribuente aveva dichiarato al cedente che il figlio risultava fiscalmente a carico, fatto che dava diritto a beneficiare dell’aliquota IVA agevolata al 4%, anziché 22%, sull’acquisto dell’autovettura. Successivamente però, il contribuente stesso si era reso conto di aver fruito erroneamente del beneficio, non risultando il figlio a suo carico, anche se la vettura veniva effettivamente utilizzata per i fini previsti dalla norma agevolatrice. Il contribuente ha dunque dovuto versare la differenza di imposta pagata al concessionario all’atto dell’acquisto.
Per ottemperare a tale adempimento, spiegano le Entrate, il contribuente dovrà comunicare l’assenza dei presupposti necessari per fruire dell’IVA agevolata alla Direzione Provinciale territorialmente competente. Quindi l’Ufficio provvederà a recuperare la differenza di imposta non versata utilizzando l’avviso di liquidazione di cui all’art. 1, comma 37, Legge n. 296/2006.