Sul bollo auto le Regioni possono stabilire a propria discrezione le esenzioni da applicare, senza rispettare i limiti dettati dalle norme statali, tranne per quando riguarda il tetto massimo di pressione fiscale. Questo quando emerge dall’ultima sentenza della Corte Costituzionale in tema di tassa automobilistica (sentenza n. 122/2019), depositata stamattina. Le conseguenze possono essere varie. Teoricamente al fatto che una Regione potrebbe addirittura abolire il bollo per i suoi residenti.
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Il caso
Il caso sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna riguardava l’esenzione per i veicoli storici di età compresa tra 20 e 30 anni che la Regione Emilia-Romagna concedeva solo a patto che il mezzo fosse stato iscritto a uno dei registri storici riconosciuti dal Codice della strada.
I giudici hanno ritenuto incostituzionale l’obbligo di iscriversi nei registri, al quale faceva da corredo l’obbligo di versamento della relativa quota associativa, precisando però che l’illegittimità riguarda solo questa parte restrittiva della legge regionale. È invece costituzionalmente legittima la parte della legge regionale che amplia l’esenzione a tutti i veicoli di interesse storico e collezionistico.
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Bollo auto: competenza delle Regioni o dello Stato?
L’articolo 8, comma 2, del Dlgs 68/2011 sul federalismo fiscale stabilisce infatti che il bollo auto è demandato alle Regioni entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale.
I giudici hanno interpretato la norma nel senso che le Regioni non possono spingere la tassazione oltre i massimi previsti dallo Stato ma per il resto hanno carta bianca e possono stabilire esenzioni aggiuntive rispetto a quelle nazionali, teoricamente anche abolendo la tassa.