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RdC: nuove regole e istruzioni caso per caso

di Barbara Weisz

8 Luglio 2019 16:03

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Coniugi separati o divorziati, figli maggiorenni a carico, calcolo ISEE, condanne penali, stranieri extra-UE: nuova Circolare INPS sul reddito di cittadinanza.

Stretta sulla composizione del nucleo familiare senza cambio di residenza, nuove regole per cittadini di paesi extra-UE (per i quali l’INPS ha temporaneamente sospeso le domande): nuove istruzioni operative INPS sul reddito di cittadinanza che recepiscono le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto 4/2019, contenute nella circolare 100/2019 dell’istituto di previdenza.

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Nucleo familiare

Per quanto riguarda i coniugi separati o divorziati, se continuino a risiedere nella stessa abitazione fanno parte dello stesso nucleo familiare, anche se risultano in due stati di famiglia distinti. In pratica, a prescindere dallo stato di famiglia, «affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze». Non solo: se la separazione è avvenuta successivamente al primo settembre 2018, per avere diritto al reddito di cittadinanza il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.

La regola della residenza si applica anche agli altri componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, i quali se continuano a risiedere nella stessa abitazione continuano a fare parte dello stesso nucleo anche a seguito di variazioni anagrafiche.

Ricordiamo anche che il figlio maggiorenne non convivente fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è a loro carico IRPEF, ha meno di 26 anni, non è coniugato e non ha figli.

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Condanne

Per quanto riguarda i contribuenti sottoposti a condanne penali, colui che richiede il beneficio non deve essere sottoposto a misure cautelari personali, anche adottate a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, e non deve avere condanne definitive intervenute negli ultimi dieci anni. Nel dettaglio, i reati sono quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale. Queste condizioni si riferiscono al momento in cui si presenta la domanda. Nel caso in cui riguardino non il richiedente, ma un altro componente del nucleo familiare, quest’ultimo non si calcola nella scala di equivalenza.

Esempio: nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui uno sottoposto ad una misura cautelare o condannato in via definitiva per uno dei reati , il parametro della scala di equivalenza sarà pari a 1,4, così calcolato: 1 (primo maggiorenne) + 0,4 (per il secondo maggiorenne). Il terzo componente non viene calcolato. Se la condanna (sempre per i reati sopra esposti) non è definitiva, la sentenza del giudice può disporre la sospensione del diritto al reddito di cittadinanza.

Attenzione: se la domanda di rdc era già stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge di conversione (quindi, prima del 30 marzo 2019), il rdc viene versato anche in presenza delle condizioni sopra esposte in materia di condanne penali, ma per un periodo non superiore a sei mesi.

Stranieri

Altra modifica rilevante, quella relativa all’obbligo per i cittadini non europei di presentare una certificazione dell’autorità estera competente relativa al reddito e al patrimonio. L’INPS ha aggiornato di conseguenza la modulistica. Per il momento, però, le domande di questi contribuenti presentate dall’aprile scorso non vengono lavorate e sono dunque sospese in attesa di un decreto ministeriale attuativo che deve indicare, fra le altre cose, quali sono i paesi esonerati dai nuovi obblighi dichiarativi.

Casi particolari

Ci sono poi una serie di precisazioni relative alle comunicazioni sulle variazioni patrimoniali o di reddito che determinano la decadenza dal beneficio, e un lungo capitolo completo di esempi di calcolo dedicato a particolari tipologie di nucleo familiare e alla parte di rdc che va a integrare le spese per l’affitto o il mutuo.