Agli utenti che chiedono informazioni sulla riduzione della mensilità del Reddito di Cittadinanza di giugno rispetto alle precedenti, sulla pagina INPS per la Famiglia viene riportato:
ai soli fini del Rdc, il reddito familiare è determinato al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.Tra questi trattamenti, a partire dal rinnovo del mese di giugno, è stato considerato anche il ReI, per le sole mensilità di competenza 2019 percepite. Questo ha determinato il ricalcolo del beneficio mensile e la diminuzione dell’importo dello stesso.
Quest’azione non è in violazione dell’art.2 comma 7 della Legge 26/2019 sul RdC?
Non credo che le due cose siano in contrasto. La norma da lei citata, ovvero il comma 7 dell’articolo 2 del dl 4/2019, come modificato dalla legge di conversione, si riferisce non alla misura ma al diritto al RdC.
Stabilisce, cioè, quali sono i criteri per l’accertamento dei requisiti per avere diritto al Reddito di Cittadinanza. E prevede, appunto, che l’eventuale ReI (Reddito di Inclusione) incluso nell’ISEE venga sottratto dal reddito, in modo che non concorra al superamento delle soglie.
Quanto spiega l’INPS nella sua pagina Facebook, rispondendo ai dubbi dei percettori del sussidio, si riferisce al metodo di calcolo del sussidio e non al criterio di applicazione dei requisiti di reddito per l’accesso al trattamento.
Mi spiego meglio: come è noto per avere diritto al reddito di cittadinanza bisogna avere una serie di requisiti economici, fra i quali un reddito inferiore a 6mila euro parametrato alla scala di equivalenza. Ebbene, per verificare il rispetto di questo requisito, non si calcolano le somme percepite a titolo di ReI.
Altra cosa è il calcolo dell’importo a cui il richiedente ha diritto a titolo di reddito di cittadinanza.
In questo caso, nella circolare applicativa 43/2019, l’INPS specifica che, in applicazione dell’articolo 4, comma 2, del dpcm 159/2013, il reddito familiare si calcola
al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi (ad esempio, l’indennità di accompagnamento).
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz