Un dipendente che va in isopensione (art. 4 legge Fornero) perchè non ha diritto agli assegni per nucleo familiare? Eppure, l’incentivo all’esodo viene certificato dall’INPS quale reddito di lavoro dipendente nella Certificazione Unica. Qual è la normativa o prassi di riferimento?
In effetti, il lavoratore che prende un trattamento di isopensione non ha diritto agli assegni per il nucleo familiare. Non spetta nemmeno la perequazione automatica e non si possono effettuare trattenute per il pagamento di oneri (riscatti e ricongiunzioni, cessione del quinto dello stipendio, mutui).
=> Compatibilità tra ANF e RdC
Le regole sono contenute nella circolare INPS 119/2013, che attua le disposizione contenute nell’articolo 4, comma da 1 a 7-ter, del dl 92/2012. La circolare INPS, nel capitolo dedicato alle modalità di calcolo della prestazione di isopensione, specifica che
sull’importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.).
=> Isopensione agevolata fino al 2020
L’isopensione, lo ricordiamo, è una forma di esodo per la pensione introdotta dalla legge 92/2012 e poi potenziato; l’azienda copre la contribuzione mancante fino al raggiungimento della pensione. Il lavoratore, quindi, si ritira in anticipo ma tutela l’assegno previdenziale. Si applica a lavoratori a cui mancano al massimo quattro anni alla pensione, portati a sette fino al 2020 dalla manovra 2018.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz