ISEE corrente anche per chi perde un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario e più flessibilità nel calcolo dell’ISEE ordinario: le novità, contenute nella legge di conversione del Decreto Crescita (articolo 28-bis), sono pensate per estendere la platea del reddito di cittadinanza.
La modifica è contenuta nell’articolo 28-bis del decreto, operativa 15 giorni dopo che sarà approvato il nuovo modulo sostitutivo della DSU.
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ISEE corrente
Viene esteso il diritto a presentare l’ISEE corrente, per modificare l’indicatore in base a rilevanti novità intervenute in corso d’anno, anche a coloro che perdono trattamenti assistenziali. Finora, il diritto riguardava solo:
- i casi in cui intervenga la perdita di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato,
- oppure di altra tipologia di contratto nel caso di lavoratori che siano stati occupati per almeno quattro mesi (120 giorni) nei 12 mesi precedenti l’interruzione dell’ultimo rapporto di lavoro,
- o ancora per i lavoratori autonomi che abbiano cessato un’attività svolta in via continuativa per almeno 12 mesi.
A queste casistiche, si aggiunge ora il diritto all’ISEE corrente per coloro che perdono:
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo.
Resta, in tutti i casi, la necessità che di una variazione dell’indicatore della situazione reddituale pari almeno al 25%, mentre la durata è estesa a sei mesi (non più due, come precedentemente). A meno che non intervengano nuove variazioni, nel qual caso l’ISEE corrente viene aggiornato entro due mesi.
Il calcolo dell’ISEE corrente avviene con le stesse modalità previste nel caso di perdita di un lavoro a tempo indeterminato.
ISEE ordinario
La novità riguarda sia il calcolo (con una nuova opzione per i contribuenti) sia la validità. L’indicatore della situazione economica equivalente, di norma, viene calcolato in base a redditi e patrimoni relativi al secondo anno precedente alla presentazione della DSU (la dichiarazione sostitutiva unica che si presenta per chiedere l’ISEE).
L’articolo 4 sexies del Dl 34/2019 va a modificare il comma 4 dell’articolo 10 del dlgs 147/2017, introducendo per il contribuente la possibilità di scegliere il calcolo dell’ISEE in base ai dati dell’anno precedente.
In questo modo è possibile scegliere la soluzione più conveniente per avere accesso ai trattamenti che vengono previsti in base all’ISEE, in primis il reddito di cittadinanza. In parole semplici, se un contribuente rientra nei requisiti previsti per il diritto al RdC solo da un anno, può avere accesso al trattamento optando per il calcolo ISEE con la nuova modalità.
Lo stesso articolo del Decreto Crescita cambia anche i termini di validità dell’ISEE, spostandoli strutturalmente al 31 dicembre. Quindi, la DSU è valida dal momento della presentazione fino alla fine dell’anno e non più fino al 31 agosto.
Attenzione: entrambe le novità relative all’ISEE corrente sono operative dal primo gennaio 2020. Quindi, fino a fine 2019, restano in vigore le attuali regole.