ASU: assegno per i lavoratori di pubblica utilità

di Anna Fabi

22 Gennaio 2020 10:53

logo PMI+ logo PMI+
Rivalutazione assegno e contribuzione figurativa per gli assegni ASU dei lavori di pubblica utilità: importo, normativa e regole applicative INPS.

I lavoratori di pubblica utilità hanno diritto ai contributi figurativi e alle rivalutazioni dell’assegno di sussidio per Attività Socialmente Utili (ASU), a seguito del recepimento di una sentenza della Corte di Cassazione che ha equiparato queste attività a quelle dei lavori socialmente utili (cfr.: Messaggio INPS 12 giugno 2019).

I lavori socialmente utili comprendono tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, tra cui rientrano i lavori di pubblica utilità. Di conseguenza, i lavori di pubblica utilità sono «riconducibili alla medesima tipologia di attività e alla medesima finalità dei lavori socialmente utili di cui costituiscono una specifica», e hanno diritto allo stesso trattamento previdenziale e di rivalutazione degli assegni.

=> Lavoratori socialmente utili, regole sulla pensione

L’INPS riconosce dunque a questi lavoratori, la contribuzione figurativa (ai soli fini del requisito assicurativo per il diritto a pensione) e alle rivalutazioni del trattamento, nella stessa misura prevista per i lavori socialmente utili, ma limitatamente ai mesi (massimo 12) per i quali è stato corrisposto il relativo assegno. L’INPS ètenuto a corrispondere l’assegno ASU ed anche l’ANF (Assegno al Nucleo Familiare) in favore di questi lavoratori.

=> Pubblica utilità: tutele INAIL ai volontari

LSU

Ricordiamo che si definiscono lavori socialmente utili «le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti», alle condizioni contenute nel dlgs 468/1997, compatibilmente con l’equilibrio del locale mercato del lavoro. Sono utilizzati per tali progetti:

  • lavoratori in cerca di prima occupazione;
  • disoccupati iscritti da più di due anni nelle liste di collocamento;
  • iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono l’indennità.

Questi lavori sono distinti in diverse tipologie, fra le quali sono compresi i lavori di pubblica utilità, così definiti (articolo 1, comma a, del dlgs 468/1997): «lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi», con determinate caratteristiche, che sono fissate dall’articolo 2 della medesima legge.

=> Assunzioni agevolate LSU/LPU: chiarimenti

In estrema sintesi, la norma prevede specifici ambiti di attività (cura della persona, dell’ambiente, del territorio e della natura, dello sviluppo rurale, montano e dell’acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali), caratteristiche del piano d’impresa, certificazione delle agenzie per il lavoro, adempimenti delle amministrazioni pubbliche.

Assegno ASU

L’assegno ASU è erogato dall’INPS su indicazione del Ministero del Lavoro che stipula, di anno in anno, apposita convenzione con le regioni. L’importo mensile è pari a 592,97 euro.

I lavoratori devono essere impegnati per un orario settimanale di 20 ore (massimo 8 ore al giorno). Nel caso di impegno superiore è dovuto un assegno integrativo a carico del soggetto utilizzatore.

L’individuazione dei lavoratori è di esclusiva competenza delle regioni/enti utilizzatori.

Per i periodi d’impegno in attività socialmente utili, per i quali è erogato l’assegno ASU, viene riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa utile ai soli fini del raggiungimento del requisito assicurativo per il diritto a pensione oltre all’ANF, ove spettante.

I soggetti già impegnati in attività socialmente utili, che alla data del maggio 2000 erano sprovvisti dei requisiti richiesti per poter proseguire le attività con oneri a carico del FSOF, hanno potuto continuare le suddette attività su specifica deliberazione dell’ente utilizzatore, con oneri a carico dell’ente stesso o delle regioni (lavori socialmente utili autofinanziati convenzionati con l’Istituto).

Per gli LSU autofinanziati sono previste le stesse prestazioni e lo stesso regime di incompatibilità dei lavoratori socialmente utili finanziati dal FSOF.