Modificati, con provvedimento di rettifica n. 184656/2019 dell’Agenzia delle Entrate le istruzioni e i modelli Redditi 2019, da utilizzare per la stagione dichiarativa 2019, relativa all’anno di imposta 2018.
In particolare, la correzione riguarda:
- modelli di dichiarazione Redditi 2019-ENC, Redditi 2019-SC, Redditi 2019-SP e IRAP 2019 con relative istruzioni,
- istruzioni del modello Redditi 2019-PF, Fascicolo 3, approvati con separati provvedimenti del 30 gennaio 2019
- specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei modelli, approvate con provvedimenti del 14 febbraio 2019.
=> Scarica il modello Redditi PF 2019
Tale operazione si è resa necessaria per tenere conto delle novità di cui all’art. 25-octies, comma 4, del decreto legge n. 119/2018, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 136/2018, che ha sostituito l’art. 188-bis, rubricato “Campione d’Italia”, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986.
=> Modello Redditi 2019: compilazione e scadenza
Rettifiche, modifiche e correzioni
Tra i cambiamenti introdotti dal provvedimento citiamo:
- nel quadro RS viene inserito il prospetto denominato “Redditi prodotti in euro Campione d’Italia”, composto dal rigo RS410, recante le colonne 1 e 2 denominate, rispettivamente, “Codice” e “Importo”;
- tra le cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, vengono aggiunti nuovi codici: “12 – imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U” e “13 – corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U”;
=> ISA: disponibile il tool delle Entrate
- nel quadro RS, viene introdotta una nuova sezione per lo sport bonus, il credito d’imposta per erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici;
- nel prospetto dedicato agli aiuti di Stato viene chiarito che l’indicazione degli stessi è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione. Perciò occorre prestare particolare attenzione a questo dato;
- nel prospetto dedicato agli aiuti di Stato viene chiarito che questo va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella “Tabella codici aiuti di Stato” già indicati nei relativi quadri del modello Redditi, compreso il quadro RU. Nel prospetto vanno indicati anche gli aiuti di cui si intende beneficiare che non sono espressamente previsti nei rispettivi quadri del presente modello, utilizzando per ciascuno di essi il codice residuale 999. L’indicazione degli aiuti nel prospetto, infatti, è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. Il presente prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo. In caso di fruizione dell’aiuto “de minimis” riconosciuto dai commi 1 e 2 dell’art. 188- bis del TUIR per i redditi prodotti in franchi svizzeri a Campione d’Italia,il prospetto va compilato riportando il codice 19 nella colonna 1 anche se non è compilato il rigo RS410 (che va, invece, utilizzato per fruire dell’agevolazione prevista dal comma 5 del medesimo art. 188-bis per i redditi prodotti in euro);
- alla sezione dedicata all’allevamento di animali, per tenere conto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 15 marzo 2019 per quanto riguarda il reddito per il biennio 2018 2019, vengono aggiunti cinque righi recanti le rispettive diciture: “Tartarughe da riproduzione (oppure lunghezza carapace > 20 cm)”, “Tartarughe 0-9 anni (oppure lunghezza carapace < 20 cm)”, “Camelidi (Alpaca adulti o Lama e Guanaco giovani) 80 kg”, “Camelidi (Guanaco adulti o Lama giovani) 110 kg” e “Camelidi (Lama adulti) 150 kg” e, nella colonna 4, sono aggiunti i rispettivi coefficienti: “1,500”, “0,700”, “187,500”, “240,000”, “300,000”.