Le forme di previdenza complementare devono rimuovere eventuali discriminazioni di genere che riguardino l’accesso, il calcolo delle prestazioni, la durata e il mantenimento del diritto, informando la COVIP (vigilanza di settore) sulle iniziative adottate: sono le nuove regole fondamentale previste dalle “Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari” dell’istituto di vigilanza, deliberate lo scorso 22 maggio in attuazione delle direttive europee, e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 5 giugno 2019.
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In estrema sintesi, eventuali differenze di trattamento dei fondi pensione devono essere «giustificate sulla base di dati attuariali, affidabili, pertinenti ed accurati».
Le nuove regole, si legge nella relazione illustrativa, «non sono più limitate, come le precedenti, alle sole forme pensionistiche collettive che erogano direttamente le prestazioni, ma riguardano anche i fondi pensione collettivi che erogano prestazioni tramite convenzioni assicurative, i quali, laddove eroghino prestazioni differenziate per genere, saranno pertanto tenuti ad inviare, secondo la tempistica ivi prevista, un’apposita relazione alla COVIP», redatta da un attuario.
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Il nuovo regolamento ha l’obiettivo dichiarato di eliminare qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne.
Nel dettaglio, non possono essere previste, e nel caso vanno prontamente rimosse, «eventuali disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti, riguardanti l’area dei soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche complementari collettive, le condizioni che ne disciplinano l’adesione, le regole in materia di determinazione della misura e delle modalità di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per taluni lavoratori in ragione del sesso o che potrebbero, comunque, mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro sesso».
Ed è vietata, da parte delle forme pensionistiche complementari collettive «qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni, le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni».
Nel dettaglio, le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni sono «tenute a redigere, in allegato al bilancio tecnico, un’apposita relazione nella quale attestano che l’utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati».
Nel caso in cui invece le forme previdenziali versino le prestazioni tramite un’impresa di assicurazione, se hanno già convenzioni in essere devono inviare una relazione alla COVIP entro tre mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, mentre in caso di nuove convenzioni o rinnovi, entro tre mesi dalla sottoscrizione.
In ogni caso, quando vengono rilevate eventuali regole discriminatorie, bisogna comunicare alla COVIP entro 60 giorni le iniziative previste per rimuoverle. La COVIP vigila sul rispetto delle nuove regole e raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all’utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante, relazionando almeno annualmente al Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro.