IMU anche sui parcheggi condominiali e a versare le imposte deve essere l’amministratore, utilizzando le disponibilità finanziarie del condominio stesso e attribuendo le quote al singolo condomino.
Questo vale, in generale, per il versamento delle imposte relative alle parti comuni dell’edificio.
Imposte sulle parti comuni
I proprietari dei singoli appartamenti di un condominio, infatti, devono versare le imposte comunali sugli immobili di loro proprietà ma devono anche partecipare al pagamento di IMU per le parti comuni dell’edificio.
A individuare l’amministratore del condominio come colui che è responsabile del pagamento di tali imposte è l’articolo 19 della legge n. 388/2000 sull’ICI, che ha poi lasciato il posto all’IMU. Il decreto legislativo n. 504/1992 ha inoltre affidato all’amministratore anche l’obbligo dichiarativo.
Tra le parti comuni vi sono anche i parcheggi, ai quali si applica l’IMU. Tra l’altro queste imposte, con riferimento alle parti comuni, si applicano anche ai proprietari di immobili utilizzati come abitazione principale, normalmente esonerati.
Questo perché il beneficio non può essere esteso ad una proprietà che non è esclusiva del singolo, ma è di proprietà di un soggetto giuridico diverso, ovvero il condominio.
Va ricordato poi che l’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto 16/2014 ha abrogato il comma 670 dell’art. 1 della Legge di Stabilità che stabiliva l’esenzione dal pagamento per le aree pertinenziali di immobili già tassati e per le aree condominiali Comuni, prevedendo così l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili sulle parti comuni condominiali, compresi i parcheggi.