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Flotte aziendali uso promiscuo: nuove regole di deducibilità

di Anna Fabi

29 Maggio 2019 12:40

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Chiarimenti della Cassazione sulla deducibilità dei costi per flotte e auto aziendali in uso promiscuo per trasporto di cose e persone.

Con la sentenza e n. 876/2019 la Corte di Cassazione ha chiarito che per beneficiare della deducibilità integrale dei costi per i veicoli della flotta aziendale adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose dati in uso ai dipendenti, l’azienda deve dimostrare che almeno la metà dello spazio è riservata al trasporto permanente di cose.

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Deducibilità uso promiscuo

Il chiarimento riguarda l’applicazione  degli artt. 75 e 121-bis TUIR n. 917/1986, nonché del D.M. Trasporti del 4 agosto 1998. I giudici ricordano che l’art. 121 – comma 1, lett. a), del “vecchio” TUIR, n. 917/1986, prevedeva la deducibilità al 100% relativamente:

  • agli aeromobili da turismo, navi, imbarcazioni da diporto…
  • ai veicoli adibiti ad un uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

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L’uso promiscuo citato dall’articolo 121-bis del TUIR fa riferimento all’utilizzo dei veicoli sia per l’attività lavorativa sia per quella privata.

Nel caso preso in esame, invece, le autovetture erano adibite al trasporto promiscuo di persone e cose, ipotesi non esplicitamente prevista dalla normativa.

Secondo il parere dei giudici, in assenza di apposita previsione normativa, la detraibilità dei relativi redditi appare sottoposta al generale principio di “inerenza” del costo all’attività esercitata ai sensi dell’art. 75 del “vecchio” TUIR n. 917/1986, fondato sulla imprescindibile prova, ai fini che interessano, della adibizione in concreto di tali veicoli ad attività pertinenti l’impresa.

In casi come quello esaminato, solo potendo dimostrare l’inerenza con l’asservimento della metà della superficie del veicolo al trasporto di cose, come indicato dalla circolare n. 48/1998 del ministero delle Finanze, è possibile fruire dell’integrale deducibilità del relativo reddito.

Nel caso esaminato dai giudici, sui veicoli erano presenti dei sedili posteriori, dunque non era rispettato il parametro oggettivo, rappresentato dalla superficie del veicolo stesso, non essendo almeno la metà del mezzo riservata al trasporto permanente di cose. In assenza della prova di inerenza la deducibilità non potrà essere che nella diversa e più bassa misura del 50%.

Ricordiamo che oggi l’articolo 164 del nuovo TUIR, prevede alla lettera b-bis) del primo comma la deduzione nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.