Dopo un periodo di sospensione, è ora tempo per le imprese del Centro Italia di riprendere i versamenti INPS. Con il Messaggio n. 1987/2019 l’Istituto ha fornito indicazioni circa le modalità e le scadenze per la ripresa del versamento mediante rateizzazione dei contributi sospesi per via degli eventi sismici che hanno colpito le imprese attive nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Per la procedura di pagamento in unica soluzione o di nuovo versamento rateizzato, l’INPS rimanda al messaggio n.1654/2019.
=> Sisma, versamento contributi: istruzioni INPS
Ripresa della rateazione
Per quanto riguarda la ripresa dei versamenti mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, deve essere presentata apposita comunicazione di pagamento rateale dei debiti contributivi, da inoltrarsi entro il 1° giugno 2019, unitamente all’adempimento contestuale del versamento della prima rata.
Nel messaggio, l’INPS ricorda che la comunicazione con cui viene espressa la volontà di avvalersi della rateazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, utilizzando il format disponibile dal sito Internet dell’Istituto al seguente percorso:
Prestazioni e servizi -> Tutti i servizi -> Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017
=> Danni sisma: le misure 2019
Se uno stesso codice fiscale ha più posizioni afferenti a più gestioni previdenziali, è possibile trasmettere un’unica comunicazione, indicando l’esposizione debitoria relativa ai contributi sospesi suddivisi per ciascuna gestione interessata.
Per quanto riguarda le scadenze, la prima rata deve essere versata entro il 1° giugno 2019, la seconda entro il 17 luglio e le successive entro il giorno 16 di ogni mese. Si decade dal piano rateale in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive e sull’importo residuo saranno applicati gli interessi legali con emissione di Avviso di Addebito contestualmente consegnato agli Agenti della Riscossione per le successive attività di recupero.
=> ZFU sisma: esonero contributivo o d'imposta
Per quanto riguarda la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, i piani di ammortamento sospesi devono essere riattivati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante versamento in unica soluzione, sempre entro la data di scadenza del 1° giugno 2019, dell’importo complessivo delle rate sospese, inserendo nel modello F24 le causali contributo e l’esposizione dei dati utilizzate nel piano di ammortamento originario precedentemente comunicato. In caso contrario la rateazione verrà revocata con emissione dell’Avviso di Addebito per il residuo importo ancora dovuto e contestuale consegna agli Agenti della Riscossione per le successive fasi di recupero del credito.
Zona Franca Urbana
L’INPS fornisce istruzioni dettagliate per quanto riguarda la gestione delle agevolazioni concesse alle zone franche urbane del territorio, dove è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali: le agevolazioni ricevute da parte del MiSE possono essere utilizzate per compensare i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto oggetto di sospensione.