Sì alla cedolare secca per l’affitto di un negozio da parte di un soggetto che svolge attività commerciale, o di una bottega da parte di un artigiano: la precisazione, che riguarda una norma inserita nella legge di Bilancio 2019, arriva dall’Agenzia delle Entrate in risposta a specifico dubbio di un contribuente.
In pratica, il Fisco (Risoluzione 50/2019) specifica che la nuova norma estende la cedolare secca ai contratti relativi ad immobili commerciali di categoria C1, che sono appunto negozi e botteghe.
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Si tratta del’applicazione del comma 59 della legge 145/2018, in base al quale:
Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21%.
Quindi, l’estensione vale anche nel caso in cui il locale venga poi effettivamente adibito all’attività commerciale, di fatto la norma introduce questa categoria di affitti nella cedolare secca (prima riservata a immobili ad uso abitativo).
Il Fisco specifica che le precedenti regole che escludevano conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni si riferiscono alla cedolare secca applicata a immobili ad uso abitativo.
Le schede di lettura alla legge di bilancio 2019, viene sottolineato, chiariscono che la novità interessa la locazione di immobili di categoria catastale C/1, quali negozi e botteghe ovvero locali per attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti. Restando esclusi, invece, immobili ad uso uffici o studi privati (categoria catastale A/10).
Il contratto deve essere stato stipulato nel 2019. C’è però una limitazione: se il contratto è firmato nel 2019, ma c’era già al 15 ottobre 2018 un contratto non scaduto fra i due contraenti, interrotto in anticipo rispetto alla scadenza naturale, niente cedolare secca.
In pratica, non si può cambiare un contratto precedente per applicare dal 2019 la cedolare secca.