Con la Circolare 6/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti sulla pace fiscale introdotta dal decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2019 in caso di rottamazione di una lite pendente da parte di una società di persone: in questo caso, se ci si limita a rettificare in aumento il reddito imputabile pro quota ai soci, non è possibile fruire della definizione agevolata. La norma prevede infatti che siano rottamabili solo le liti che esprimano un determinato valore sul quale calcolare gli importi dovuti per la definizione.
Accertamenti società di persone
Nel caso esaminato dalle Entrate, anche se l’atto impugnato contiene l’indicazione dell’ammontare del reddito o del maggior reddito da imputare per trasparenza ai soci (e dell’IRAP e/o dell’IVA eventualmente accertate in capo alla società), non viene indicata alcuna quantificazione delle imposte e delle sanzioni dovute dai soci, necessarie a calcolare l’importo della rottamazione.
=> Pace fiscale liti pendenti: istruzioni delle Entrate
Di conseguenza, spiegano le Entrate, l’eventuale definizione della lite è ammessa limitatamente alle sole imposte accertate nell’atto e di competenza della medesima (come, ad esempio, l’IRAP), ma non esplica efficacia nei confronti dei soci con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi.
Questo principio si applica a tutti gli altri soggetti passivi, residenti nel territorio dello Stato che producono redditi in forma associata e che sono elencati all’articolo 5 TUIR: società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e dei soggetti ad esse equiparati, in particolare associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, queste ultime produttive di reddito di lavoro autonomo da imputare a ciascun associato in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
Nella stessa circolare, le Entrate chiariscono che, in caso di controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione, ai soli fini di una eventuale rottamazione, sono da considerarsi come liti autonome.