Rottamazione, rimborso e compensazione

Risposta di Barbara Weisz

8 Maggio 2019 12:50

Gaetano chiede:

Avendo aderito alla rottamazione bis e pagato debiti inferiori a mille euro, mi era stato detto che ne avrei ottenuto il rimborso. Lo otterrò in automatico o devo farne richiesta? Eventuali debiti residui  possono essere compensati in questo modo?

 

In base alla legge, il rimborso spetta esclusivamente per le somme pagate successivamente al 24 ottobre 2018. Non è invece previsto alcun rimborso di debiti sotto i mille euro già sanati prima della pace fiscale.

Mi spiego meglio: la sanatoria dei debiti fino a mille euro contenuti in cartelle esattoriali affidate all’agente della riscossione fra il 2000 e il 2010 riguarda esclusivamente le somme che erano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del decreto fiscale ( 24 ottobre 2018).

Il comma 2 dell’articolo 4 del dl 119/2018 (decreto pace fiscale), prevede esplicitamente che:

le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite.

Il diritto al rimborso, spetta solo nel caso in cui i versamenti siano stati effettuati successivamente al 24 ottobre 2018. Se questo è il suo caso ha diritto alla restituzione delle somme.

Se sta ancora pagando rate relative alla definizione agevolata può rivalersi su quelle, in caso contrario può utilizzare le somme per saldare (anche parzialmente), debiti scaduti o in scadenza. Le regole precise sono contenute nel comma 3 dello stesso articolo 4 del decreto fiscale.

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Risposta di Barbara Weisz