Il contribuente a partita IVA che possiede partecipazioni di controllo in Srl può restare nel regime forfettario nel 2019, applicando quindi la flat tax al 15%, anche se la norma prevede l’incompatibilità fra le due cose: il Fisco ha stabilito che, essendo la nuova normativa in vigore solo dallo scorso primo gennaio, c’è un periodo cuscinetto di un anno in ossequio allo Statuto del Contribuente (che prevede almeno 60 giorni di anticipo per far entrare in vigore le disposizioni fiscali).
La precisazione è contenuta nella circolare 9/2019 dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo bene di cosa si tratta.
Cosa dice la legge
Secondo la regola generale, non possono accedere al regime forfettario coloro che:
controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Quindi, a regime, un contribuente che ha il requisito di fatturato (65mila euro), non può accedere al regime forfettario e alla flat tax al 15% in presenza di quote di controllo in Srl che svolgono le stesse attività professionali. La ratio della norma è quella di evitare un frazionamento artificioso delle attività svolte per avere vantaggi fiscali.
Periodo transitorio
Tuttavia, in considerazione della pubblicazione della Legge di Bilancio 2019 nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), chi a fine anno si trovava in una delle condizioni ostative, potrà comunque applicare quest’anno il regime forfetario, ma:
dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020.
=> Partite IVA e forfettari con due attività: trattamento fiscale
Attenzione: la causa ostativa, dal 2020, si riferisce all’anno in cui si applica il regime e non a quello precedente. Per quanto riguarda la partecipazioni in società a responsabilità limitata, in pratica, dal prossimo anno assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente.
La precisazione è importante perché il sistema con aliquota al 15% prevede che rilevi il fatturato dell’anno precedente per il requisito dei ricavi (possono applicare la flat tax partite IVA nel periodo d’imposta 2019 coloro che sono sotto i 65mila euro nel 2018, e così via).
In aultima analisi, nel 2019 si può applicare il forfettario pur avendo quote di controllo in Srl affini in virtù del fatto che è il primo anno di applicazione, ma dall’anno prossimo si applicherà la regola sopra esposta.