In attesa di una conferma o meno in merito all’esonero anche per il 2023 degli obblighi di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie soggette a transito sul sistema TS – Tessera Sanitaria, ricordiamo quali sono le prestazioni che invece, fin da ora richiedono ai professionisti che operano nella Sanità di adempiere agli obblighi di e-fattura su SdI – Sistema di Interscambio.
Senza un intervento normativo, dal 1° gennaio 2023 anche le prestazioni sanitarie che oggi passano su TS dovranno passare anche per SdI.
Divieto di fattura elettronica in Sanità
In veto attuale, in realtà, è anche più ampio. Ad oggi, infatti, le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI, a prescindere sia dal soggetto che le eroga sia dall’invio, o dal mancato invio, dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria. Comprese le eventuali prestazioni di medicina e chirurgia estetica, indipendentemente dalla circostanza che le relative spese risultino detraibili.
Le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici nei confronti delle persone fisiche devono invece essere documentate con fattura elettronica via SdI, tranne le cessioni che sono da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria in quanto la relativa spesa è detraibile a particolari condizioni.
Obbligo di fattura elettronica
Le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche, comprese le prestazioni di medicina e chirurgia odontoiatrica o estetica, dovranno invece essere documentate attraverso la fattura elettronica e fatte transitare via SdI, salvo eventuali eccezioni che riguardino il cedente/prestatore.
In mancanza di una proroga in Legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2023 si estende l’obbligo anche alle prestazioni soggette ad invio al Sistema Tessera Sanitaria.