Con la circolare n. 9/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa le modifiche al regime forfetario introdotte dall’articolo 1, commi da 9 a 11, legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), chiarendo molti dubbi e criticità sull’accesso al nuovo regime forfettario. Si tratta di novità che hanno di fatto ampliato la platea di coloro che possono beneficiare del regime forfettario, facendo rientrare anche alcuni contribuenti che erano in regime semplificato e, prima, non presentavano i requisiti necessari ma che ora possono applicare questo regime a partire dal 2019, essendo venute meno le cause di esclusione.
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Regime forfettario: platea estesa
Le Entrate ricordano che possono accedere al regime forfettario che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15% i contribuenti persone fisiche già esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro, indipendentemente dall’attività esercitata, oltre a quelli che iniziano una nuova attività. Possono inoltre applicare l’imposta, sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP, anche le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria. precisa il Fisco. Per le start up che rispettano determinate condizioni la misura dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta.
Per valutare il requisito del tetto massimo dei ricavi, ai fini dell’accesso al regime forfetario, nel caso in cui il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da più codici Ateco, occorre fare riferimento alla somma di ricavi e compensi relativi alle attività esercitate.
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Ex praticanti
Tra le novità evidenziate dalle Entrate, l’ammissione al regime di vantaggio anche per gli ex praticanti che iniziano una nuova attività e operano prevalentemente con i datori di lavoro e i soci di società semplici dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio, se queste ultime non producono redditi di lavoro autonomo o d’impresa, anche di fatto. Mentre, in caso di possesso di quote in società a responsabilità limitata, è necessario valutare l’attività effettivamente svolta dalla società controllata, a prescindere dai codici Ateco formalmente dichiarati dal contribuente.
Passaggio al regime forfettario
Per quanto riguarda il passaggio al regime forfettario, essendo venute meno alcune cause di esclusione, coloro i quali erano in regime semplificato possono ora rientrare nel regime forfetario. Non occorre presentare nessuna opzione o comunicazione. Coloro che nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono fare altrettanto. Restano esclusi da questa possibilità gli esercenti attività d’impresa arti o professioni che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario, a meno che nel corso del 2019 la causa inibitoria venga rimossa.
Non possono, inoltre, avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ad esclusione, come sopra specificato degli “ex praticanti”.
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Semplificazioni
Nella circolare, le Entrate ricordano che i contribuenti che aderiscono al regime forfetario:
- non addebitano l’IVA in fattura e non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr n. 633/1972;
- sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, con l’eccezione delle fatture elettroniche nei confronti della PA che rimangono obbligatorie;
- sono esonerati dagli indicatori sintetici di affidabilità (ISA);
- sono esonerati dalle ritenute d’acconto e dalla loro applicazione;
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
Adempimenti
I contribuenti devono comunque assicurare alcuni adempimenti:
- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi e versare l’IVA per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta;
- conservare i documenti emessi e ricevuti;
- presentare la Certificazione Unica con le ritenute previdenziali e assistenziali operate.