Anticipo TFR per acquisto prima casa: motivi ostativi

Risposta di Anna Fabi

22 Aprile 2019 09:00

Luigi chiede:

Per la prima volta ho chiesto all’azienda di cui sono dipendente da più di 20 anni l’anticipo del TFR per l’acquisto della prima casa in cui attualmente ho la residenza (abitazione principale) e pago l’affitto. L’azienda mi ha però negato tale possibilità in quanto comproprietario insieme a mio fratello di un’altra casa, sfitta, ubicata in un comune limitrofo e su cui pago l’IMU in qualità di seconda casa.

Ho letto l’art. 2120 del codice civile che regola l’erogazione anticipata del TFR ma non ho trovato riferimenti che giustifichino il diniego. In base a quale legge/sentenza l’azienda può, in questo caso, negare l’anticipo del TFR?

Inoltre, per fare domanda di anticipo del TFR l’azienda richiede copia del compromesso d’acquisto e successivamente l’atto. A me sembra una richiesta assurda.

L’art. 2120 del codice civile concede al prestatore di lavoro con almeno otto anni di anzianità il diritto alla richiesta di erogazione (per una volta soltanto) da parte del proprio datore di lavoro di un anticipo sul TFR maturato al momento della richiesta (in misura non superiore al 70%).

La motivazione della richiesta può essere legata, in primis, a spese sanitarie per terapie o interventi straordinari (riconosciuti da strutture pubbliche) o acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli.

Per prima cosa è bene ricordare che non a tutte le richieste inoltrate corrisponde erogazione garantita: l’azienda, infatti, in base alla legge concederà l’anticipazione entro i limiti del 10% degli aventi diritto e comunque nei limiti del 4% del totale dei dipendenti.

Passando poi ad analizzare il suo caso specifico, con sentenza 5 aprile 1991, n. 142 della Corte Costituzionale, è stato giudicato illegittimo il comma di legge che, per l’acquisto della prima casa, prevede l’obbligo di documentare l’acquisto con atto notarile: in pratica, deve essere prevista la possibilità di concessione dell’anticipo anche nei casi di di acquisto in itinere, “comprovato da mezzi idonei a dimostrarne l’effettività”.

Il che può significare copia del compromesso ma non necessariamente questo: sicuramente, però, il lavoratore deve dimostrare che l’acquisto si sta compiendo (es.: ricevute di pagamento) e che non si tratta di una mera volontà futura. Anche perchè, se l’anticipo del TFR fosse poi speso per altri motivi, l’azienda avrebbe il diritto al rimborso.

Per quanto concerne l’esclusione dovuta al possesso di una quota parte di una seconda casa, invece, l’azienda sembra non aver valutato correttamente il contesto. Detto questo, però, se lei potesse dimostrare che è in corso l’acquisto dell’immobile con le agevolazioni prima casa potrebbe aggirare entrambi gli ostacoli.

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