Interpretazione restrittiva dell’INPS sul divieto di cumulo fra pensione quota 100 e redditi da lavoro: lo sottolineano i Consulenti del Lavoro, con la circolare di approfondimento dedicata alla riforma pensioni, che sottolinea anche la necessità di chiarimenti sul rapporto fra quota 100 e NASpI.
Vediamo nel dettaglio l’analisi della nuova forma di pensione anticipata introdotta dalla Legge n.26/2019, di conversione del D.l. n.4/2019, che consente di ritirarsi con 62 anni di età e 38 anni di contributi.
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Regole Quota 100
La Circolare CdL 5/2019 illustra i requisiti, ripercorre le regole sulla decorrenza (finestra di tre mesi nel privato e di sei nel pubblico) e la valorizzazione dei contributi (non ci sono penalizzazioni, si calcolano le quote retributive per i versamenti antecedenti al 1996), ne spirga la validità (l’unico paletto è rappresentata dai 35 anni di contributi effettivi, escludendo quindi disoccupazione e malattia).
Fra i punti più interessanti del documento, spicca l’analisi del divieto di cumulo.
Cosa dice la legge
La legge (comma 3, articolo 14), prevede che la pensione quota 100 non sia cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, «con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui».
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Come la interpreta l’INPS
Ebbene, la circolare attuativa INPS (11/2019) specifica che il divieto di cumulo si estende anche ai redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero».
Un’interpretazione che rischia di essere restrittiva rispetto al tenore letterale del norma, riferendo il divieto di cumulo «a qualsiasi reddito presenti un nesso eziologico con un’attività lavorativa», ad esempio un reddito di capitale o di impresa percepito da un socio lavoratore con diritto agli utili prodotti dalla propria impresa.
Si tratta, specificano i Consulenti del Lavoro, di una tipologia di reddito che, in base all’intepretazione letterale della norma, non sarebbe escluso, perché non è compreso nelle due categorie previste (lavoro dipendente o autonomo), ma che presenta indubbiamente «un legame con l’apporto del proprio lavoro, rischiando così di azionare il divieto di cumulo».
Sospensione, rimborso
Altro chiarimento importante è quello relativo alle conseguenze della perdita del diritto alla Quota 100 causato dal cumulo con altri redditi: non solo si interrompe il trattamento ma bisogna anche restituire le somme già percepite nell’anno di imposta in cui si verifica l’evento. Il pensionato riprenderà a percepire la pensione a partire dal successivo anno d’imposta, sempre a condizione che non infranga nuovamente il divieto.
E in NASpI?
Infine, i Consulenti del Lavoro sottolineano che mancano norme di coordinamento per coloro che percepiscono la NASpI. L’ammortizzatore sociale che spetta ai disoccupati decade, in base alla legge (articolo 2 legge 92/2012), quando viene raggiunto il requisito per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata.
Il punto è che la Quota 100 è una nuova forma di pensione anticipata, quindi sarebbe opportuno un chiarimento INPS sulla decadenza dalla NASpI per coloro che maturano il diritto.
E’ anche vero, prosegue la circolare, che però la quota 100 è una misura temporanea e sperimentale, con carattere derogatorio rispetto alle regole previste dalla legge 92/2012. Motivo per cui secondo i Consulenti del Lavoro:
si può ritenere che la maturazione dei requisiti della pensione in esame non determinino la decadenza dall’indennità di disoccupazione.