Oltre al compenso professionale, l’avvocato ha diritto a ottenere il rimborso per le spese legali sostenute: in che misura deve essere quantificato? Quali sono i limiti? La Corte di Cassazione – con la sentenza 9385 depositata il 4 aprile 2019 – è recentemente intervenuta sull’argomento, sottolineando come la normativa vigente indichi una somma per il rimborso spese forfettarie di regola pari al 15% del compenso totale per la prestazione.
=> Contributi alla Cassa Forense per avvocati UE
Questa percentuale deve essere rispettata anche qualora il giudice non dia indicazioni precise, infatti si tratta di un rimborso dovuto automaticamente anche in assenza di istanze dedicate. Secondo la Cassazione, infatti:
Deve dunque considerarsi che affermare come “dovuta … una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione” significhi, a un tempo, aver fissato il massimo percentuale del rimborso (appunto nel 15%) e aver stabilito che “di regola”, come detto, e quindi anche quando nulla si dica nel provvedimento di liquidazione, spetti tale massimo, derogabile solo in peius con apposita motivazione.
Solo il, giudice, infine, può diminuire la soglia massima relativa al rimborso delle spese legati motivandone la decisione.