Dallo scorso primo gennaio 2019 le madri lavoratrici non possono più chiedere il bonus nido e baby sitter, che non è stato prorogato dalla manovra 2019: chi aveva presentato domanda entro il 2018 potrà accedere al beneficio ancora per quest’anno. Le istruzioni sono contenute nel messaggio INPS 1353/2019.
Si tratta del contributo pari a 600 euro mensili per un massimo di sei mesi (tre mesi per le autonome), utilizzabile in alternativa al congedo parentale.
Voucher baby sitter
I voucher baby-sitter possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2019, con possibilità di inserirli nella procedura del Libretto Famiglia entro il successo 28 febbraio 2020. Le prestazioni lavorative devono comunque essere effettuate entro il 31 dicembre.
Per i voucher inutilizzati a fine anno si applicano le seguenti regole:
- i mesi interi di beneficio non fruiti vengono considerati oggetto di rinuncia, con ripristino dei corrispondenti mesi disponibili di congedo di parentale;
- le frazioni di mese non utilizzate si considerano fruite, essendo il voucher baby sitter non frazionabile se non per mese.
Esempio: lavoratrice che ha chiesto e ottenuto un voucher baby sitter di tre mesi, per un importo di importo 1.800 euro. Se, al 31 dicembre 2019, ha utilizzato il contributo per un importo pari a 610 euro, il bonus si considera utilizzato per due mesi (perché è stato superato il tetto mensile di 600 euro), mentre il terzo mese torna utilizzabile con congedo parentale.
=> Voucher baby sitting, nuova procedura online
La procedura del Libretto Famiglia, a partire dal 31 dicembre 2019, bloccherà automaticamente la possibilità di fruire del contributo, recuperando gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio residui.
Bonus Nido
Diverse le regole per il bonus nido, che consente di far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Non si possono presentare nuove domande ma i contributi già ottenuti possono essere utilizzati fino al 31 luglio 2019. Dopo questa data, non saranno prese in considerazioni richieste di pagamento inviate dagli asili nido.
Per i periodi non fruiti, si applicano le stesse regole di cui sopra: i mesi interi tornano disponibili come congedo parentale, le frazioni si considerano interamente utilizzate come bonus nido.
=> Bonus baby sitter per autonome
I due bonus non prorogati erano stati introdotti in via sperimentale per il triennio 2013-2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 92/2012, n. 92, successivamente prorogati per il biennio 2017–2018 dall’articolo 1, commi 356 e 357, della legge 232/2016.
Sono cosa ben diversa dal bonus nido per i bambini sotto i tre anni, affetti da gravi patologie croniche, pari a 1.500 euro mensili, previsto dal comma 355, della manovra 2017 ( legge 232/2016).