Pace fiscale liti pendenti: istruzioni delle Entrate

di Barbara Weisz

2 Aprile 2019 15:25

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Controversie definibili, aliquote applicabili, domanda, pagamento, procedure, casi particolari: istruzioni dall'Agenzia delle Entrate sulla pace fiscale per liti pendenti.

Avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata: sono le tipologie di debiti fiscali sanabili utilizzando la pace fiscale sulle liti pendenti in base a quanto chiarisce il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

La norma di pace fiscale prevede un’aliquota diversa a seconda del grado di giudizio pendente al 24 ottobre 2018. La Circolare 6/2019 fornisce tutte le indicazioni su ambito di applicazione e procedure relative agli articoli 6 e 7 del dl 119/2018. Che riguardano:

le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e’ parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

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Cosa si sana e quanto di paga

  • Ricorso in primo grado notificato all’Agenzia delle Entrate ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale: si paga il valore della controversia, senza sanzioni.
  • Ricorso in primo grado non ancora arrivato a sentenza: si paga il 90% della somma contestata.
  • Sentenza sfavorevole al contribuente nell’ultima o unica pronuncia non cautelare, non definitiva: si paga il valore della controversia.
  • Sentenza favorevole al contribuente in primo grado: si paga il 40% del valore della controversia.
  • Sentenza favorevole al contribuente in appello: si paga il 15%.
  • Processo pendente in Cassazione, con giudizi sfavorevoli all’Agenzia delle Entrate in primo e secondo grado: si paga il 5%.
  • Controversie relative alle sanzioni non collegate al tributo con pronuncia favorevole al contribuente in primo grado: si paga il 15%.
  • Controversie relative alla sanzioni collegate al tributo: non è dovuto alcun importo, se il tributo è stato interamente pagato.

Enti impositori

Come esplicitato dal testo della legge, la pace fiscale sulle liti pendenti è utilizzabile esclusivamente quando la controparte è l’Agenzia delle Entrate. Gli enti locali (Comuni, Province e Regioni) possono invece  in questa definizione agevolata solo se hanno emesso specifica delibera entro il 31 marzo. Gli enti impositori diversi (ad esempio Dogane o Monopoli) non sono compresi in questa misura.

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Pendenze

La controversia è pendente presso una giurisdizione tributaria (commissioni tributarie provinciali e regionali, Cassazione). Attenzione: se la controversia tributaria è erroneamente attribuita a un tribunale ordinario o a un giudice di pace, è comunque definibile. Se viene attribuita a un tribunale tributario una lite che non riguarda le tasse, non si può utilizzare questa forma di pace fiscale.

Controversie ammesse

Per quanto riguarda la tipologia di controversie, devono necessariamente riguardare atti impositivi (tasse). Sono quindi compresi e avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati. Sono escluse controversie relative a rimborsi o spettanza di agevolazioni (che non contengono una quantificazione precisa).

In pratica, chiarisce il fisco, le controversie che riguardano agevolazioni sono definibili soltanto se l’Agenzia delle entrate non si limita a negare o revocare il beneficio, ma abbia anche accertato e richiesto il tributo o il maggior tributo dovuto: la definizione liti pendenti, in questo caso, riguarderà solo la pretesa e non l’agevolazione in astratto.

La circolare fornisce in ogni caso tutti i dettagli relativi alle diverse tipologie di controversia, specificando se e in che misura si può applicare al pace fiscale. La lite deve essere pendente, quindi sono esclusi i casi in cui ci sia pronuncia definitiva.

La domanda si presenta esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, utilizzando gli appositi moduli, entro il 31 maggio 2019. Importante: bisogna compilare una specifica domanda per ciascun atto (anche se, per ipotesi, il processo riguarda cumulativo diversi atti). La controversia viene definita pagando, sempre entro il 31 maggio, l’intero importo dovuto oppure la prima rata.

La rateazione è ammessa solo per somme superiori ai mille euro, sono previste 20 rate trimestrali con scadenza 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno (ultima rata, 28 febbraio 2024).

Infine, ci sono regole particolari, disciplinate dall’articolo 7 della legge, per le società e associazioni sportive dilettantistiche.